Assessorato Sanità

Direzione Sanità Pubblica

Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro

LINEE GUIDA

Per la risoluzione di criticità emerse in fase di applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili

In collaborazione con SPreSAL ASL 8, Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, Unione dei Collegi dei Geometri del Piemonte e Valle d’Aosta, Coordinamento regionale dei Collegi dei Periti Industriali, Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Collegio Costruttori Edili.

Agosto 2001

 

INDICE

1. Premessa *

2. Quesiti *

2-1- II responsabile dei lavori e i coordinatori di sicurezza possono essere in qualche modo legati all'impresa? *

2-2. E' ammissibile l'impiego di collaboratori da parte del coordinatore per l'esecuzione? *

2-3. Come verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese da selezionare? *

2.4. Come individuare e formalizzare un processo di controllo sull’avvenuta attivazione delle procedure previste dal D.Lgs. 494/96? *

2.5. E' possibile prevedere di poter identificare le persone che accedono in cantiere? *

2.6. In che cosa consiste in pratica la verifica di quanto previsto dalle parti sociali circa il coordinamento degli RLS (art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs 494/96) ? *

2.7. Quali sono le imprese che dovrebbero essere citate nella notifica preliminare? *

2.8. Come considerare le imprese fornitrici di materiale franco cantiere ai fini della notìfica preliminare e della nomina dei coordinatori? *

2.9. Come considerare il caso di un'impresa che effettua per conto proprio i lavori edili e si avvale anche dell'operato altrui? *

2.10. Come considerare il raggruppamento di imprese? *

2.11. Come considerare la figura dei lavoratori autonomi? *

2.12. Come considerare un raggruppamento di impresa formato da lavoratori autonomi? *

2.13. Come considerare il committente che svolge alcuni lavori per la realizzazione dell'opera? *

2.14. Servizi igienico - assistenziali di cantiere: generalità e requisiti minimi *

2.15. Altezza minima interna dei prefabbricati di cantiere (tipo containers monoblocco) *

2.16. Uso di un unico locale come spogliatoio - locale di riposo *

2.17. E' ammissibile il ricorso a convenzioni con locali pubblici per sopperire alla mancanza dei servizi igienico - assistenziali di cantiere ? *

2-18. E' ammissibile l'uso di caravan a fini igienico assistenziali? *

 

1. Premessa

Fra i problemi ed i dubbi sollevati in seno al "Comitato regionale di coordinamento in edilizia" questa Amministrazione, in collaborazione con un sottogruppo di lavoro appositamente costituito, ha ritenuto opportuno proporre una serie di "risposte" ai quesiti più "diretti a cui, senza attendere ulteriori interpretazioni o nuove norme, si ritiene sia possibile dare già da ora una soluzione attendibile. Tali dubbi derivano in gran parte da "criticità" emerse in fase di applicazione pratica della normativa durante l'effettuazione dell'attività ispettiva svolta dagli SPreSAL e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro piemontesi e da questioni poste agli stessi Organi da parte dei soggetti interessati all'attuazione della normativa stessa.

Si è quindi fatto un primo tentativo volto a chiarire e definire gli ambiti dei problemi segnalati e si sono ipotizzate risposte che, previo confronto costruttivo con le parti interessate alla "sicurezza in edilizia", si sono via via affinate fino a giungere all'attuale .stesura. In relazione alle questioni sollevate si sono dapprima delineati gli ambiti del problema con considerazioni, riportate "in carattere corsivo" e si è poi concluso con la espressione di ciò che si considera un parere legittimo. Si .auspica che a tali linee interpretative si uniformino, "almeno in via generale", gli operatori interessati alla sicurezza in edilizia.

Non si può concludere questa breve premessa senza però sottolineare che il perseguimento degli obiettivi presupposti dai testi normativi non passa certamente tramite le discussioni cattedratiche, gli approfondimenti normativi o le fini disquisizioni interpretative delle leggi: la priorità del settore edile è ancora oggi, purtroppo, la necessità di evitare i gravi infortuni o gli eventi mortali. A ciò dovrà necessariamente tendere nel futuro, il lavoro di tutte le figure che, nel rispetto dei ruoli e delle professionalità, operano in questo delicato settore.

2. Quesiti

2-1- II responsabile dei lavori e i coordinatori di sicurezza possono essere in qualche modo legati all'impresa?

La norma stabilisce espressamente che il datore di lavoro di un'impresa esecutrice non può essere coordinatore di esecuzione, ma non ammette né vieta che tali figure possano essere "uomini d'impresa". Le figure indicate, va però detto, sono o dovrebbero essere persone di fiducia del committente, dovrebbero dare consigli e coadiuvarlo nella programmazione e "gestione " della sicurezza in cantiere. Tali delicate funzioni però, per come è costruito l'impianto normativo, si potrebbero scontrare con le necessità o le scelte dell'impresa e porterebbero conseguentemente il responsabile dei lavori o il coordinatore a dover fare scelte inconciliabili fra le due parti a cui devono rendere conto. La situazione descritta è difficilmente sostenibile e, cosa che interessa certamente il legislatore, espone l'interessato alla tentazione di patteggiare fra le esigenze di sicurezza, con i conseguenti compiti che la norma gli assegna, in materia, e la necessità dì mantenere buoni rapporti con l'impresa con la quale ha una dipendenza economica o dei rapporti d'affari.

Si fa inoltre presente che il committente nominando un responsabile o un coordinatore fra "uomini dell'impresa appaltatrice o esecutrice" è esposto al rischio di coinvolgimento in eventuali procedimenti giudiziari, in quanto si può configurare a suo carico l'assegnazione dei compiti previsti dalla norma a persona che nella pratica non è in grado di assolverli.

Condizioni di opportunità legate alla necessità di garantire trasparenza di ruoli e di comportamenti, indipendenza e piena libertà decisionale per le figure indicate, fanno ritenere sostanzialmente incompatibile la nomina dei responsabili dei lavori e dei coordinatori fra persone legate da rapporti con le imprese appaltatrici ed esecutrici dei lavori. Una tale nomina esporrebbe peraltro il committente a ipotesi di "culpa in eligendo" per aver scelto un soggetto non idoneo a ricoprire il mandato assegnategli.

2-2. E' ammissibile l'impiego di collaboratori da parte del coordinatore per l'esecuzione?

Il coordinatore per l'esecuzione non può legittimamente delegare ad altri nessuna delle funzioni e degli obblighi che gli sono assegnati dalla norma e che derivano da un incarico attribuito dal committente. Il coordinatore di esecuzione mantiene la responsabilità dell'attuazione dei compiti demandatigli, anche nel caso incarichi qualche suo collaboratore di coadiuvarlo nell'attività. Egli potrebbe rispondere (per esempio per un infortunio) in caso di mancanza del proprio collaboratore, anche nell'ipotesi in cui non fosse venuto a conoscenza della situazione di rischio.

2-3. Come verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese da selezionare?

Il committente o il responsabile dei lavori in relazione all'art. 3, comma 8 del D.Lgs 494/96 ha sempre due obblighi:

  1. richiedere alle imprese esecutrici una serie di documenti tendenti in sostanza a evitare il fenomeno del lavoro irregolare (lettera b);
  2. "Verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio" (lettera a).

Se per il punto I) non vi sono problemi interpretativi e la verifica può essere facilmente effettuata da parte del committente, per il punto II) la questione è più complessa & sono previste sanzioni per la mancata o inadeguata verifica dell'inidoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi.

Nel caso degli "impiantisti" si fa riferimento prevalentemente alle "abilitazioni" rilasciate ai sensi della Legge 46/90, delle quali si può avere attestazione richiedendo una visura camerale, mentre per le altre imprese la situazione è più complessa. Pare opportuno suggerire al committente o al responsabile dei lavori, di indirizzare la verifica verso elementi che possano far emergere la volontà d'impresa di acquisire il lavoro per poi darlo in toto o in parte in subappalto. Elementi significativi si ritiene possano essere desunti dal libro matricola, dal registro infortuni, dalla valutazione del rischio e da precedenti POS, da documenti di proprietà di mezzi ed attrezzature, da referenze su lavori eseguiti direttamente, da analisi della composizione dello staff tecnico dell'impresa, ecc. A tal fine si può anche fare riferimento alle indicazioni fomite dalla Regione Piemonte con propria lettera circolare n. 4399 del 25.6.1997 - punto 1.

2.4. Come individuare e formalizzare un processo di controllo sull’avvenuta attivazione delle procedure previste dal D.Lgs. 494/96?

L'individuazione di un "sistema" di controllo sul funzionamento del processo suddetto è un elemento basilare della pianificazione organizzativa.

Ciò è stato tenuto ben presente anche dal legislatore, che infatti prevede attività di verifica sulla regolarità dei rapporti di lavoro e sull'attuazione delle misure di sicurezza da parte di imprese e lavoratori autonomi, ponendole in carico al committente - responsabile dei lavori (prima) e al coordinatore di esecuzione (poi):

  1. II C-RL verifica l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  2. II C-RL verifica l'idoneità tecnico-professionale (vedasi L. 46/90 e punto 2.3);
  3. II C-RL verifica le dichiarazioni di cui all'art. 3 comma 8 del D.Lgs 494/96;
  4. II C- RL (o se nominato il CE) verifica l'idoneità del POS e gli eventuali adeguamenti;
  5. II CE organizza la cooperazione il coordinamento fra i soggetti operanti in cantiere;
  6. II CE verifica l'attuazione degli accordi sul coordinamento fra gli RLS interessati;
  7. II CE verifica l'attuazione dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento;
  8. II CE contesta per iscritto all'impresa le inosservanze agli artt. 7-8-9 del D.Lgs 494/96 e del PSC e ne richiede l'eliminazione. Se esse comportano pericolo grave ed imminente il CE inoltre sospende le singole lavorazioni fino ad avvenuto adeguamento;
  9. II CE in tutti i casi di mancata eliminazione nei tempi richiesti delle inosservanza contestate, segnala al committente la permanenza della irregolarità di cui sopra, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese, la risoluzione dei contratto;
  10. II C-RL adotta le misure proposte o assume altri provvedimenti adeguati e li comunica al CE;
  11. II CE nel caso in cui il C-RL non adotti provvedimenti in merito alla segnalazione di cui ai punti h-i) senza fornire motivazioni, da comunicazione dell'inadempienza alle ASL e alle DPL territorialmente competenti;

La formalizzazione di quanto sopra si ritiene debba consistere in:

acquisizione e conservazione per tutta la durata dei lavori da parte del C-RL - CE (secondo le rispettive prerogative) dei documenti fatti presentare agli esecutori e di cui ai punti a-b-c-d; segnalazioni scritte (con relative attestazioni di consegna) relative ai punti h-i-j-k; redazione da parte del CE di "attestazioni", siglate unitamente ai presenti, comprovanti lo svolgimento di attività "sul campo" (sopralluoghi in cantiere, riunioni organizzative, ecc.); conservazione da parte del CE della documentazione suddetta per tutta la durata del cantiere, come prova dell'assolvimento degli obblighi di sua competenza.

2.5. E' possibile prevedere di poter identificare le persone che accedono in cantiere?

L'attuale frammentazione di imprese o l'organizzazione del lavoro in effetti comportano spesso l'intervento sul cantiere di un gran numero di imprese e lavoratori. Per evitare l'accesso di persone non autorizzate e scoraggiare l'affidamento di lavori non "ufficializzati", mi riguardi dei coordinatori e degli enti di controllo è stato considerato auspicabile il ricorso ad un tesserino -badge o ad altro sistema di identificazione.

Si ritiene che sia possibile, da parte del coordinatore di sicurezza, inserire all'interno del piano di sicurezza e coordinamento una disposizione contrattuale che preveda e richieda l'uso di un sistema di riconoscimento (tesserino - badge con foto ecc.) vincolando le imprese all'adozione. La verifica sull'attuazione di tale norma compete al coordinatore di esecuzione e, se previsto dal piano di sicurezza e coordinamento, anche ad altri soggetti.

2.6. In che cosa consiste in pratica la verifica di quanto previsto dalle parti sociali circa il coordinamento degli RLS (art. 5 comma 1 lettera d) del D.Lgs 494/96) ?

Il CE deve verificare che gli RSL aziendali o territoriali, ove esistano, abbiano avuto la possibilità di intervenire sia nel processo di definizione delle condizioni di salute e sicurezza interne aziendali (ex art 4 D.Lgs 626/94) che nella redazione dei POS. Deve .altresì verificare che tale ruolo sia mantenuto anche in relazione all'evoluzione delle lavorazioni nel cantiere, in riferimento per esempio alla sovrapposizione o successione dei lavori. Tale esigenza implica quindi la necessità di promuovere ed attuare iniziative mirate a garantire il coordinamento fra gli RSL delle varie imprese presenti in cantiere.

2.7. Quali sono le imprese che dovrebbero essere citate nella notifica preliminare?

La norma prevede la notifica del numero previsto di imprese e lavoratori autonomi e l'identificazione delle imprese già selezionate alla data di redazione della notifica preliminare. Va precisato che la notifica preliminare è soggetta ad "aggiornamenti" nel caso in cui durante l'attività edile si verifichino variazioni significative (che ad esempio facciano scattare nuovi adempimenti ai sensi del D.Lgs 494/96) dei dati richiesti dalla notifica stessa, presentata prima dell'inizio dei lavori.

Fra tali variazioni si può intendere anche l'aggiunta di imprese o lavoratori autonomi quali subappaltatori, fornitori in opera, noleggiatori che intervengono operativamente sul cantiere.

2.8. Come considerare le imprese fornitrici di materiale franco cantiere ai fini della notìfica preliminare e della nomina dei coordinatori?

Va valutato innanzitutto se tali imprese possano essere ricomprese nella -dizione "imprese ., esecutrici", utilizzata dalla norma per indicare le imprese che operano nel cantiere. Pare corretto riferire l'aggettivo "esecutrici" alle imprese che svolgono lavori riguardanti interventi costruttivi o manutentivi su opere edificate o su impianti ed infrastrutture (allegato I), mentre non pare corretto estendere l'ambito di applicazione del D.Lgs 494/96 alle imprese fornitrici di materiale edile che viene semplicemente scaricato in cantiere .(in un luogo e con procedure definite dal coordinatore di progettazione), proprio perché il fornitore non partecipa direttamente all'esecuzione dei lavori. Qualora invece le imprese fornitrici del materiale procedessero anche al loro montaggio (serramenti, prefabbricati, ecc.) o alla posa in opera (pompaggio di calcestruzzo, impermeabilizzazioni, ecc.), queste sarebbero da considerare "imprese esecutrici" e si dovrebbero pertanto mettere in atto gli adempimenti conseguenti.

2.9. Come considerare il caso di un'impresa che effettua per conto proprio i lavori edili e si avvale anche dell'operato altrui?

Ci troviamo nel caso in cui l'impresa committente è anche esecutrice.

L'intervento nell'esecuzione dei lavori di almeno un'altra impresa esecutrice comporta gli obblighi di cui art. 3 del D.Lgs 494/96, sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla norma stessa. Nel caso in cui ciò non avvenga si ricorda che trova comunque applicazione l'art. 7 del D.Lgs 626/94. Quanto sopra avendo riguardo al criterio di specialità del D.Lgs 494/96 in relazione al precetto generale contenuto nell'art 7 del D.Lgs 626/94.

2.10. Come considerare il raggruppamento di imprese?

Nel caso del raggruppamento di imprese, anche se fosse individuato un "unico referente" che si rapporta al coordinatore o al committente, tale "referente" non può sostituire i datori di lavoro delle imprese esecutrici ai fini degli assolvimenti degli obblighi derivanti dal D.Lgs 494/96 e dalla normativa prevenzionistica in genere.

Il "referente" infatti nei rapporti con le varie figure previste dal D.Lgs 494/96, con gli RSL, con i medici competenti e con i dipendenti delle varie imprese, non ha in sé i poteri propri del datore di lavoro e quindi non è in grado di svolgerne i compiti.

L'ampliamento dei poteri del referente del raggruppamento di imprese può essere accettato salvo che tali poteri siano trasferiti prima che il raggruppamento di imprese si proponga per l'esecuzione dell'opera, siano trasferiti "in toto" (dispositivi, economici ..) e senza successive ingerenze da parte del datore di lavoro cedente. In pratica si ricade quindi nel concetto di "delega di poteri" per cui il raggruppamento d'impresa diviene un'unica impresa ed il referente, l'unico "datore di lavoro".

2.11. Come considerare la figura dei lavoratori autonomi?

// legislatore distingue chiaramente i concetti di impresa e di lavoratore autonomo, quando vuole considerare le imprese le cita specificatamente (imprese invitate a presentare le offerte, imprese aggiudicatarie, imprese esecutrici, imprese familiari...) e altrettanto fa quando vuole considerare i lavoratori autonomi (ad esempio per il calcolo degli uomini-giorno), con le debite distinzioni in merito alla valutazione che deve compiere in fase di progettazione il committente ovvero il responsabile dei lavori, valutando la complessità dell'opera e quindi il numero prevedibile dì imprese. In quel momento non potrà certo sapere se si tratterà di imprese o di lavoratori autonomi.

La definizione del D.Lgs 494/96 è chiara: è lavoratore autonomo la "persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".

Si fa presente quindi che anche il datore di lavoro che opera in cantiere è da considerarsi lavoratore autonomo limitatamente alla propria prestazione lavorativa svolta, per tutta la durata del cantiere, senza la collaborazione di alcuno. Tale figura assumerà anche la funzione di datore di lavoro nel momento in cui opererà, anche per un unico evento, con la collaborazione di altri. In tal caso sarà naturalmente tenuto, prima della esecuzione di qualsiasi lavoro, alla redazione del POS, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte del CE.

Riguardo al lavoratore autonomo "puro" (che non sia cioè anche datore di lavoro) si ritiene che egli debba essere in grado di svolgere autonomamente il proprio lavoro, con la piena libertà di decisione sulle modalità con cui operare nell'ambito però delle indicazioni:

utilizzando attrezzature di lavoro e DPI secondo quanto previsto dal D.lgs 626/94, richiamato dall'art.7 del D.Lgs 494/96 e svolgendo la lavorazione senza "l'aiuto" di nessuno. In realtà sono ben pochi i lavori eseguibili da una sola persona.

E' invece frequente il caso in cui, dietro una facciata di formale pluralità di "lavoratori autonomi", si celi un'effettiva situazione di rapporti di subordinazione fra chi da ordini e chi li esegue, fra anziani e giovani, fra esperti ed "apprendisti", fra padri e figli, ecc. Nei casi suddetti si instaurano di fatto situazioni anomale, che i coordinatori di sicurezza per l'esecuzione dell'opera dovranno "rifiutare" e che gli operatori di vigilanza dovranno perseguire.

2.12. Come considerare un raggruppamento di impresa formato da lavoratori autonomi?

L'art. 2 lettera d) del D.Lgs 494/96 definisce il lavoratore autonomo quale "persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Tale definizione recepisce soltanto in parte quelle della Direttiva Comunitaria 92/57 dove "lavoratore autonomo è qualsiasi persona diversa da quelle di cui art. 3 lettere a) (ndr lavoratore dipendente) e b) (ndr datore di lavoro), della Direttiva 89/391 CEE, "...la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera".

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs 494/96 sono da considerare lavoratori autonomi non soltanto gli artigiani senza soci o dipendenti, ma anche (e unicamente per le specifiche prestazioni rese operando da soli) i datori di lavoro e i soci - datori di lavoro delle società di persone che prestano individualmente attività lavorativa per. conto della società stessa. E' da rilevare inoltre che la definizione di lavoratore autonomo data dal decreto in questione sembra escludere le attività professionali di servizio di cui all'art. 2222 C.C. in quanto non concorrono alla "diretta" realizzazione dell'opera, come sembra evincersi dagli obblighi imposti dall'art. 7, il quale prevede che tale attività sia esercitata in cantiere.

Da quanto sopra esposto si ritiene che nel momento in cui più lavoratori autonomi si raggruppano organizzandosi per meglio concorrere all'esecuzione dell'opera, si sia di fatto costituita una società i cui soci lavoratori perdono la propria autonomia, dovendo sottostare all'organizzazione societaria di cui ognuno di essi è diventato imprenditore, a norma dell'art. 2082 C.C. Nel contempo, essendo essi equiparati ai lavoratori subordinati, trovano applicazione fra l'altro le norme contenute nei DPR 547/55, 164/56, 303/56, e nei D.Lgs 626/94 e 494/96. In sostanza il tipo di società che si viene a costituire appare equivalente a quella in nome collettivo i cui soci, non avendo conferito deleghe di rappresentanza, si assumono personalmente la responsabilità delle violazioni di legge eventualmente commesse anche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, essendo ciascuno di essi il datore di lavoro degli altri soci.

Per quanto attiene l'applicazione del D.Lgs 494/96 al caso in esame ed in particolare alle necessità che debbano essere nominati dal committente il coordinatore in fase di progettazione e successivamente di esecuzione dell'opera, si ritiene che tale obbligo sussista nel momento in cui in cantiere si prevede che opereranno, anche non contemporaneamente, più società di fatto ovvero imprese (vedi punto 2.11). Nel caso in cui poi i lavori venissero eseguiti da un'unica società di fatto costituita da lavoratori autonomi, questi dovranno attenersi al disposto dell'art. 9 e, tra l'altro, redigeranno il piano operativo di sicurezza.

2.13. Come considerare il committente che svolge alcuni lavori per la realizzazione dell'opera?

Il chiarimento ci viene dal D.Lgs 494/96 e dalla Direttiva Comunitaria 92/57 che ci dice che lavoratore autonomo è qualsiasi persona, diversa dai lavoratori subordinati (D.Lgs 494/96 e Direttiva) e dai datori di lavoro (Direttiva), che concorre alla realizzazione dell'opera.

Il proprietario, che da solo ed in completa autonomia svolge lavori "in economia", può quindi essere considerato lavoratore autonomo e va assoggettato alle disposizioni che riguardano tale figura in cantiere.

Dovrà quindi attenersi alle indicazioni contenute nel PSC (se esistente) e nel POS dell'impresa, nel caso in cui non fosse previsto il PSC con la quale dovrà inoltre coordinarsi.

Dovrà utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs 626/94 ed i DPI secondo quanto previsto al titolo IV dello stesso Decreto.

Dovrà infine adeguarsi alle disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione.

2.14. Servizi igienico - assistenziali di cantiere: generalità e requisiti minimi

Per riassumere possiamo dire che nei cantieri vanno previsti:

Le installazioni igienico - assistenziali, i relativi arredi e gli accessori vanno tenuti in buono stato di efficienza, conservazione e pulizia.

Non si ritiene accettabile l'uso ordinario delle installazioni suddette per usi che possano comprometterne il mantenimento in efficienza e pulizia (esempio deposito di cantiere) o la loro fruibilità da parte dei lavoratori per scopi non compatibili tra loro (esempio il locale ricovero usato anche come ufficio direzionale).

Non si ritiene accettabile l'utilizzo di box in lamiera semplice (esempio garage di lamiera zincata) a fini igienico - assistenziali in quanto carenti di pavimentazione, coibenza termica, illuminazione, aerazione, ecc.

Non si ritiene accettabile l'utilizzo di locali esistenti, a fini igienico assistenziali, a meno che non siano completamente fuori terra, dotati di serramenti interni ed esterni, illuminati anche con luce naturale, rifiniti con intonaco civile e rispondenti ai requisiti richiesti per le funzioni a cui sono destinati (spogliatoio - locale riposo).

2.15. Altezza minima interna dei prefabbricati di cantiere (tipo containers monoblocco)

Circa i requisiti di altezza minima interna dei prefabbricati di cantiere (containers), rilevato che:

si ritiene di poter fissare in m 2.40 l'altezza minima interna dei prefabbricati di cantiere destinati a spogliatoio, locale di riposo-refettorio e, così come già ammesso dalla normativa, servizi igienici. Quanto sopra può essere accettato sempre che vengano rispettati i requisiti minimi previsti al punto 2.14 (fra cui l'aerazione e l'illuminazione naturale mediante serramenti apribili), che sia installato un sistema di aerazione artificiale atto a garantire una sufficiente quantità di aria salubre e che l'utilizzazione di tali attrezzature sia legata ad una prevedibile installazione nel medesimo luogo, non superiore ai tre anni.

2.16. Uso di un unico locale come spogliatoio - locale di riposo

La norma prevede che "locali " appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti specifici e quando per ragione di salute e di decenza non si può chiedere loro di cambiarsi in altri locali". Prevede altresì l'obbligatorietà di un locale di ricovero - riposo ove si possono eventualmente consumare i pasti e la presenza di gabinetti e lavabi, che in genere sono ospitati in apposita struttura.

Nella realtà dei piccoli cantieri spesso si verifica che le imprese impieghino personale locale il quale in genere non usufruisce di spogliatoi e locali di riposo, perché arriva da casa già con abiti da lavoro e non si ferma in cantiere a consumare il pasto. E' da rilevare inoltre che il momento del pasto e del riposo non coincide con il momento in cui ci si cambia gli indumenti. Considerato quanto detto, piuttosto che perseguire l'obiettivo di richiedere sempre e comunque l'installazione di tre baracche - containers (locale riposo - refettorio + locale spogliatoio + servizi igienici), pare invece opportuno richiedere alle piccole imprese "qualcosa in meno", ma richiederlo sempre e pretendere che i locali di servizio siano sempre tenuti in buone condizioni.

Si ritiene che per i piccoli cantieri, (presenza di non più di tre addetti contemporaneamente) possa essere utilizzato un unico locale o struttura monoblocco, diviso in due ambienti, per le funzioni spogliatoio e locale riposo-refettorio, a condizione che tali ambienti siano convenientemente arredati e la struttura o il locale garantisca i requisiti minimi elencati ai punti 2.14 e 2.15.

2.17. E' ammissibile il ricorso a convenzioni con locali pubblici per sopperire alla mancanza dei servizi igienico - assistenziali di cantiere ?

Si ritiene che ciò, per piccoli cantieri con durata prevedibile inferiore a 15 giorni (o per i cantieri stradali di medesima durata massima prevedibile), possa essere accettabile, salvo che per il locale di riposo il quale deve essere comunque sempre presente in cantiere.

I locali di servizio, "in convenzione" devono essere situati nelle immediate vicinanze del cantiere (alcune decine di m), devono poter garantire la continuità del servizio per tutta la durata del cantiere ed i lavoratori non devono sostenere alcuna spesa per l'utilizzazione di tali strutture.

In particolare, con cantiere a regime, essi devono rispondere almeno ai requisiti indicati al punto 2.14 ed inoltre:

2-18. E' ammissibile l'uso di caravan a fini igienico assistenziali?

L'uso di caravan o roulottes, prendendo in considerazione la maggior parte dei modelli in commercio, comporta oggettivamente rilevanti limitazioni in termini di volumi, spazi e fruibilità di servizi, proprio perché tali mezzi sono pensati e progettati per altre esigenze. Il loro impiego non si ritiene pertanto accettabile, se non in situazioni temporanee particolari quali ad esempio:

Ove invece si intendesse utilizzare caravan o "motor homes" di dimensioni e prestazioni rispondenti ai requisiti previsti per i locali dei servizi igienico - assistenziali di cantiere di cui ai punti 2.14 e 2.15 e collegati alle reti di servizio pubblico, nulla osta al loro impiego. Non è corretto infatti presumere che la loro "mobilità" possa avere rilevanza in materia, sarà semplicemente compito del coordinatore di esecuzione e del personale di vigilanza accertare il permanere nel tempo della loro disponibilità ai lavoratori.

(*) Si veda a tal proposito il contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili 

 

 

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