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Legge n. 463 del 31 dicembre 2001
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 411 del 23 novembre 2001, recante proroghe e differimenti di termini
Testo coordinato
Le modifiche sono in corsivo
Art. 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003. 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.
Art. 2.
Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in
tecnica digitale
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' prorogato al 30 giugno 2002.
Art. 3.
Misure di sostegno per le imprese televisive locali
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unita' previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2002.
Art. 3-bis.
Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti
1. Le attivita' ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivita' ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici.
Art. 4.
Tariffe postali agevolate
1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2003.
Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31
dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate
nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni
postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e
successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle
spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie
autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal
decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90
del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
Art. 5.
Espropriazione per pubblica utilita'
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002.
Art. 5-bis.
Edilizia
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e' prorogato al 30 giugno 2002.
Art. 6.
Organi collegiali della scuola
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: "Con effetto dal 1 settembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi
collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione";
b) al comma 3 le parole: "Entro la data di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2002".
Art. 7.
Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia gia'
soggetti alla sovranita' italiana
1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.
1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002.
Art. 7-bis.
Proroga del termine per la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo
1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002.
Art. 8.
Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione
1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.
Art. 8-bis.
Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalita' previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2002.
Art. 8-ter
Proroga di termini relativi alla disciplina delle cooperative
1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono prorogati al 30 giugno 2002
Art. 8-quater.
Proroga di termini relativi ad adempimenti delle societa' a responsabilita'
limitata
1. Le societa' a responsabilita' limitata, costituite antecedentemente al 1 gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474; primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n. 213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo.
Art. 8-quinquies.
Differimento di termini di scadenze previste dalla legge n. 416 del 1998, in
materia di metanizzazione del Mezzogiorno
1. I termini per la presentazione al Ministero delle attivita' produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, gia' previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, sono differiti al 31 dicembre 2002.
Art. 8-sexies.
Etichettatura di sfarinati e paste alimentari
1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002".
Art. 8-septies.
Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro
province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria
colpiti dal sisma del 26 settembre 1997
1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002.
Art. 8-octies
Minoranze linguistiche storiche
1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 8-nonies
Differimento di interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca
scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa:
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il
finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse
nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno
2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a
sostegno della ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per
l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per
il triennio 2001-2003, pari a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717
migliaia di euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Note
Note all' art. 1
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 maggio n. 205, come modificato dall'art. 9
della legge 5 luglio 1990, n. 172 e' il seguente:
"Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del
comitato dell'emigrazione italiana restano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che
la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalita'
dei comitati, la durata in carica dei componenti cosi' eletti non potra'
protrarsi cifre il limite previsto per questi ultimi.
I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati
non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata
per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca
a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e
si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi
dalla data di scioglimento".
Note all' art. 2
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e' il seguente:
"Art. 1 (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione
televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). - 2. L'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le
procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e,
successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del
relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del
predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti
legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli
obblighi e i diritti del concessionario".
Note all' art. 3
- Il testo dell'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modifiche e' il seguente:
"Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo
esercizio successivo e quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento
si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per
lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo
esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
Le somma eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai
pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il
terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si
tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il
periodo di conservazione, e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il
periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di
iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia
assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di
lavori e di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo
a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio,
con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti,
che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate,
costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto
dell'esercizio 1982.
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio
precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al
secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto
generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che
nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della
competenza e viceversa".
Note all' art. 3-bis
- Il testo del decreto del Ministero dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio
delle attivita' ricettive turistico-alberghiere) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 aprile 1994, n. 95 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
maggio 1994, n. 116, con una modifica al punto 7,5.
- Il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577 e' il seguente:
"Art. 11 (Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi). - Il comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in
materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di
cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle
norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario
nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e prevenzione incendi;
d) lettera abrogata;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e
progetti nella specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni
il comitato potra' articolarsi in gruppi di lavoro. Per determinati settori di
competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di
aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli
indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche, tecniche, elaborate e aggiornate
dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede
mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri
Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della
propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente".
Note all' art. 4
- Il testo dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 41 (Tariffe postali agevolate).
- 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le
spedizioni postali di cui all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono
soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un contributo diretto, volto ad
agevolare le spedizioni postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro previsto dall'art. 1, comma 6,
lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di
lucro.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro il 1 ottobre 1999 (193/a), di concetto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei
soggetti che possono benificiare del contributo diretto di cui ai comma 1,
privilegiando le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro e
l'editoria minore, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del
beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita' per usufruirne. Per
le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non
supera i 5 miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le
modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del
contributo spettante per l'anno precedente. Per tali imprese l'erogazione dei
restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.
3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' autorizzata una
spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire
350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico
per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore
del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi
per l'anno 2001.
4. I rimborsi a favore della societa' Poste Italiane S.p.a. da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 e dal comma 20, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli
anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici
stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla societa' Poste
Italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni
previste dalle norme indicate.
5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la societa' Poste Italiane S.p.a.
fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei
rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 1 luglio 1999, invia alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette
agevolazioni.
6. All'alinea del comma 10 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come
sostituito dal comma 2 dell'art. 2 della legge 11 luglio 1998, n. 224, dopo le
parole: "editrici di quotidiani o periodici" sono inserite le
seguenti: "a quella data" e sono soppresse le seguenti parole: "e
per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno
1997".
7. Al comma 15-bis dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e' corrisposto un importo pari al 50
per cento dei contributi di cui ai commi", sono inserite le seguenti:
"2, 8,";
b) al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione
prevista" sono sostituite dalle seguenti: "della documentazione
richiesta all'editore".
- Il testo dell'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e' il
seguente:
"7. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1
ottobre 2000 e al 1 aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di
cui all'art. 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono
rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi
per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del predetto art. 41 e
in lire 80 miliardi per le finalita' di cui alla lettera c) del medesimo comma
1; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono
fissate in lire 93 miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e
b) e in lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c). Fermo
restando quanto stabilito dall'art. 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del
1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle
domande di accesso ai contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai
contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle
categorie di cui all'art. 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998".
- Il testo del decreto ministeriale del 28 marzo 1997 (tariffe per la spedizione
di libri e stampe in abbonamento postale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 aprile 1997, n. 90.
Nota all' art. 5:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 agosto 2001, n. 189, s.o.
Nota all' art. 5-bis:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(testo unico disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, s.o.
Note all' art. 6
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, come
modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni transitorie e di attuazione). - 1. Il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i
consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli
organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto della costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali
e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Gli articoli contenuti nei
capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici
distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente
decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a
modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione dei consigli scolastici provinciali e distrettuali
incompatibili col presente decreto legislativo.
3. Entro il 31 dicembre 2002, sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e
regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui
al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa
verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della
funzionalita' degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali
proposte di modifica della loro organizzazione e composizione".
Note all' art. 7
- Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, e' il
seguente:
"Art. 1 (Misura dell'indennizzo). - 1. Ai titolari di beni, diritti ed
interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base
al trattato di pace del 10 febbraio 1947, e all'Accordo di Osimo del 10 novembre
1975, gia' indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, e' riconosciuto un ulteriore
indennizzo nella misura indicata nella tabella A annessa alla presente
legge".
"Art. 2 (Domanda confermatoria). - 1. Agli effetti dell'art. 1 sono valide
le domande gia' presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto".
- Il testo della legge 16 marzo 2001, n. 72 (interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e
dalla Dalmazia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2001, n. 73.
Note all' art. 7-bis
- Il testo della legge 26 febbraio 2001, n. 30 (ricostruzione della posizione
assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o
religiosi e interpretazione autentica dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1974,
n. 496, come integrato dall'art. 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001, n. 51.
Note all' art. 8-bis
- Il testo dell'art. 3, comma 1 e comma 3, del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente:
"Art. 3 (Art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300). - 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le
situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non
retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o
cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione
figurativa al sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti
con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo
che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque
un periodo non inferiore a sei mesi.
(Omissis).
3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale
interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso
entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia
avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. [Per
l'accredito dei periodi di aspettativa precedenti l'anno di entrata in vigore
del presente decreto, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.".
Note all' art. 8-ter
- Il testo del comma 1, dell'art. 6, della legge 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore) e' il seguente:
"Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono un
regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento
deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere
in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci,
in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del
lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, all'occorrenza, un
piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la possibilita' di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di
eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di deliberare, nell'ambito del
piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche
economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita', nelle cooperative di nuova
costituzione, la facolta per l'assemblea della cooperativa di deliberare un
piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita' stabilite in accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative.".
- Il testo del comma 1, dell'art. 7, della gia' citata legge 3 aprile 2001, n.
142 e' il seguente:
"Art. 7 (Vigilanza in materia di cooperazione). - Il Governo e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legisiativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in
materia di controlli sulle societa' cooperative e loro consorzi, con particolare
riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle societa' cooperative,
tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, per la piccola societa' cooperativa, e dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la
revisione cooperativa, finalizzata:
1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle societa' cooperative
suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia
cooperativa;
2) a verificare la natura mutualistica delle societa' cooperative, con
particolare riferimento alla effettivita' della base sociale e dello scambio
mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonche' ad accertare la consistenza dello stato
patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e
delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale,
nonche', ove prevista, della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati
dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci
lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla
legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici
periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e
con finalita' di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera
d), anche mediante revisioni cooperative per le societa' cooperative non
aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalita' di quelle di cui alle lettere b) e d), a
cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puo' affidarne
l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni
nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto
dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con
le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di
finanziamento;
f) facolta' del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e
far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a
campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni
cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunita', finalizzate ad accertare
principalmente:
1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il
godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attivita'
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attivita' e delle
passivita';
6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti dall'art. 15 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza
di una effettiva congruita' dell'obbligo di certificazione rispetto alla
consistenza economica e patrimoniale della societa' cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative,
nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei
requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalita', compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le
ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la
sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di
controllo, nonche' tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la
generalita' delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l'art. 45, primo comma, della Costituzione,
tra l'intensita' e l'onerosita' dei controlli e l'entita' delle agevolazioni
assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di
assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione
delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera
e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni
nazionali di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell'Albo nazionale delle societa' cooperative, articolato per
provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della
fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalita'
di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per
sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole societa'
cooperative;
p) cancellazione dall'Albo nazionale delle societa' cooperative, e conseguente
perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si
sottraggono all'attivita' di vigilanza o che non rispettano le finalita'
mutualistiche, nonche' applicazione dell'art. 2543 del codice civile in caso di
reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della presente
legge;
q) abrogazione del capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e
individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le
innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma".
Note all' art. 8-quater
- Il testo dell'art. 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2474 (Capitale sociale). - La societa' deve costituirsi con un
capitale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci
possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se
la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un
ammontare multiplo di un euro.
(Omissis).".
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione
dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998,
n. 157, supplemento ordinario.
Note all' art. 8-quinquies
- Il testo dell'art. 1, comma 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416
(Modifiche alla legge 31 marzo 1998, n. 73, recante disposizioni per accelerare
la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi
nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'art. 2
della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni,
essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6
dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati
con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della
spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. (Omissis).
4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa
di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dichiarata la
decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Note all' art. 8-sexies
- Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187 (Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. E' consentita la
produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli
prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita'
amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e' diretta alla
successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri
Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non
siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii
preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata
al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta
nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti
di difformita' dalle norme del presente regolamento, la quantita', il tipo e le
caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono
utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima,
nonche' il Paese di destinazione finale.
2. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va
effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte
degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua
contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le
materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di
sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonche' i prodotti
destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli
altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla
esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno
immagazzinati in appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un
cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: "Deposito di materie
prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".
3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti
dalle norme del presente regolamento, nonche' le sostanze delle quali non e'
autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari
ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la
fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate
in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse
indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stesse materie e
sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate
all'esportazione, di cui al comma 4.
4. E', altresi, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi
requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e
dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente
regolamento, purche' si' tratti di prodotti destinati all'esportazione e non
nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita'
fissate con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita'. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi
il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10
gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n. 580, in
esso contenuti, con riferimento agli sfarinati ed alle paste alimentari, sono
sostituiti con i richiami al presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n.
502, e' vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei
provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento.
6. Fino al 30 giugno 2002 e' consentita l'utilizzazione di etichette ed
imballaggi non conformi, purche' conformi alle disposizioni della legge 4 luglio
1967, n. 580 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.".
Note all' art. 8-septies
- Il testo dell'art. 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n.
364, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle
regioni Marche e Umbria), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 1-ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile
sostitutivo). - 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio
civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del
26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria
danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2000,
anche se gia' incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per
le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono
presentare domanda, se gia' alle armi o in servizio civile, ai rispettivi
comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di
appartenenza. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze
rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli
enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i
soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini
individuali dai soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto
e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo conto della ricettivita'
delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il
pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni.
L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una
convenzione avverra' entro venti giorni dalla presentazione della domanda da
parte dei militari stessi.".
Note all' art. 8-octies
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio
2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e' il seguente:
"Art. 13 (Disposizioni transitorie). - 1. Nella prima fase di applicazione
del presente regolamento, i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8, sono
fissati in tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i
termini di cui ai commi 5, 6, 7, del medesimo art. 8 sono fissati,
rispettivamente, in quattro, cinque e sette mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Il presente regolamento si applica alla minoranza linguistica slovena fino
alla completa operativita' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante
"Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione
Friuli-Venezia Giulia".
3. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il presente regolamento e'
sottoposto a revisione.".
- Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il
seguente:
"2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le
pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri
enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche con una dotazione finanziaria annua di L. 9.800.000.000 a decorrere
dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentite le amministrazioni interessate.".
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e' il
seguente:
"1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le
spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti
dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite
massimo complessivo annuo di L. 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.".
Note all' art. 8-nonies
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e successive
modificazioni, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302,
supplemento ordinario.