LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

del 12 NOVEMBRE 1984 - Prot. n. 22856/PR-1

Art. 169 del D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547

E' stato richiesto a questo Ministero di esprimere il proprio parere in relazione ad alcune perplessità sorte circa l'applicazione dell'art. 169 del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, nei casi di possibilità di interferenza tra gru a torre. In particolare veniva richiesto se tale fattispecie potesse essere ricondotta nell'ambito delle prescrizioni dell'articolo predetto e se la sola ipotetica possibilità di interferenza tra due o più apparecchi di sollevamento configurasse di per se una violazione della norma stessa.

Sull'argomento è altresì pervenuto un quesito tendente a conoscere se nella fattispecie sopra descritta poteva ritenersi necessaria e sufficiente l'adozione di dispositivi automatici di limitazione della traslazione del mezzo e/o della rotazione del braccio, o non fosse invece più opportuna l'istituzione di un servizio di vigilanza e di un ordinamento delle manovre dei mezzi per i quali sussiste la possibilità di interferenza.

A riguardo questo Ministero – pur considerando che nella disciplina legislativa della materia (titolo del DPR 27 Aprile 1955, n. 547) non viene esplicitamente presa in considerazione la fattispecie in argomento – ritiene che la gravità dei rischi connessi con l'eventualità di urti tra gru interferenti richieda che, in sede di predisposizioni dei cantieri si debba porre ogni cura affinché l'installazione dei mezzi di sollevamento sia prevista in maniera che non vi siano possibilità di interferenze tra di loro. Tale precauzione, pur non essendo richiesta da nessuna specifica norma di legge, risponde a criteri di buona tecnica ed è volta alla soddisfazione del generale dovere di sicurezza che, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., incombe al datore di lavoro esercente a tutela della incolumità dei lavoratori.

Nei casi in cui sussista l'impossibilità pratica di attuare la precauzione predetta, questo Ministero, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, ritiene che il quesito inteso a conoscere se la predetta fattispecie debba applicarsi o meno l'art.169 del DPR 547/55 non può che trovare risposta affermativa, come del resto deve trovare necessariamente risposta affermativa l'applicabilità agli apparecchi di sollevamento di qualsiasi norma tra quelle contenute nel titolo V dello stesso decreto.

Il quesito quindi deve essere inteso a definire quali disposizioni particolari siano previste, dall'attuale legislazione, per evitare i rischi connessi con la presenza di più gru nella stessa zona di lavoro e, in carenza, quali altri dispositivi possano essere adottati.

Risulta evidente che nel normale impiego di mezzi di sollevamento il carico ed il mezzo nel loro movimento possono interferire con qualsiasi tipo di ostacolo fisso o mobile presente in cantiere.

Per l'eliminazione di tali rischi di collisione con ostacoli fissi o mobili il DPR 547/55 prevede specificamente, tra l'altro:

1) l'adozione delle necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico (art. 169);

2) l'esistenza di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e, quando necessario, la sua gradualità (art. 173);

3) l'esistenza di dispositivi di segnalazione acustici e luminosi (art. 175);

4) la visibilità perfetta del posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la predisposizione di un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati, nei casi di impossibilità di controllo (dal posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo (art. 182);

5) la individuazione della localizzazione dei mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da eliminare o ridurre al minimo le zone di possibile rischio di interferenza, sia in fase di lavoro, sia in fase di inattività;

6) la programmazione delle fasi di movimentazione dei carichi in modo da eliminare la contemporanea movimentazione di carichi tra apparecchi interferenti;

7) il sistematico ricorso al servizio di segnalazioni previsto dall'ultimo comma dell'art. 182 del DPR 27 Aprile 1955, n. 547, ipotizzando la presenza di gru interferenti come < particolare condizione di impianto o di ambiente >

8) la segnalazione delle manovre (art. 185).

Tali disposizioni sono normalmente esaustive degli obblighi per il corretto utilizzo delle gru, dovendosi escludere la possibilità tecnica di ipotizzare sistemi automatici di arresto del mezzo e del carico per una qualsiasi ipotesi di interferenza tra carichi, funi di sostegno e mezzi di sollevamento tra loro e con ostacoli fissi.

Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro, un idoneo livello di sicurezza può essere conseguibile mediante l'unicità di direzione del cantiere e con la previsione di un servizio di coordinamento interaziendale con compiti, oltre che di programmazione e di coordinamento, anche di gestione di efficaci sistemi di intercomunicazione fra gru presentati rischi di potenziale interferenza.

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