| Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali |
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Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 |
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Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
(Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile
2003 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 -
Suppl. Ord.)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva n. 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre
1993, così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a
regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel
pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i
profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla
organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua
attività o delle sue funzioni;
b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro;
c) ´lavoro straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario
normale di lavoro così come definito all'articolo 3 del presente
decreto;
d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) ´lavoratore notturno':
- qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno
tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno
una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai
contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro
notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto
limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) ´lavoro a turni': qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro
anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di
compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di
giorni o di settimane;
g) ´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro
sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
h) ´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per
via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) ´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una
installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a
partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla
esplorazione, alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali,
compresi gli idrocarburi, nonché le attività di immersione collegate
a tali attività, effettuate sia a partire da una installazione
offshore che da una nave;
j) ´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi
di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine;
k) ´contratti collettivi di lavoro': contratti collettivi stipulati
da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti
i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del
lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del
personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva
2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di
cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di
protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano
applicazione unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti
al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e
sicurezza pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri
servizi espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come
individuate con decreto del ministro competente, di concerto con i
ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da emanarsi
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale
della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli
apprendisti maggiorenni.
Titolo II
Art.3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
all'anno.
Art.4
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore
di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media
dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un
periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il
limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità
produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro
è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui
ai precedenti commi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro -
Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5 Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al
lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di
lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a
prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità
di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli
o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli
uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
24/12/1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in
aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato
con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di
lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
Art.6 Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non
sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui
all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui
ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta
alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le
ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della
media di cui all'articolo 4.
Titolo III
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il
lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.
Art. 8 Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore
il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito,
al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro,
di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve
tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non
retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti
di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n. 1955 e
successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre
1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 9 Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra
e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante
la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le
attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che
assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel
rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno
diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il
personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a
combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi
caratterizzati dalla continuità della combustione e operazioni
collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica e operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in
parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza
riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento e il cui periodo di
lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno, ovvero quando
nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune
delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione
superiore a tre mesi;
d) i servizi e attività il cui funzionamento domenicale corrisponda a
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della
collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la
fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica
nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge
i pubblici dipendenti, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché
le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate
le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del
12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il
ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle
predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le
eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito dell'accordo presso il
ministero stesso. I predetti decreti, per le materie di esclusivo
interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 10
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di
regolazione.
Titolo IV
Lavoro notturno
Art. 11
Limitazioni al lavoro notturno 1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È
in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore
6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare
lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Art. 12
1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i
criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se
costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto
collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va
effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come
sopra definite per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca
o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro
un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui
aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi
ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro
notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni
periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale
informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
Art. 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le
otto ore in media nelle 24 ore, salva l'individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più
ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione
delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici
indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le
disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti
economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non
concesse a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica per
quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è
di otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predetto decreto,
per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è
adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in
considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al
comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la
media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla
settimana lavorativa.
Art. 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al
lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e
periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le
disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un
livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato
ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e
specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15
Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino
l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione
delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni
nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti
applicabile.
Titolo V
Disposizioni finali e deroghe
Art. 16
Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti
collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina
della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3
a) le fattispecie previste dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive
modifiche;
b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche,
alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e
10 del rd n. 1955/1923;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare
che in terra, di posa di condotte e installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice
attesa o custodia elencate nella tabella approvata con rd 6 dicembre
1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle
condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti
da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché
quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi
radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico (operai e impiegati) addetto alle attività
di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di
documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e
amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive
delle agenzie di stampa;
j) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva
gestiti da aziende pubbliche e private;
k) i lavori di cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n. 154 e all'art.
2 della legge 13/7/1966, n. 559;
l) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
- personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali e
aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono
servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti servizi di
telecomunicazione;
- personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia
elettrica, gas, calore e acqua;
- personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento
e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai
casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità
giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;
m) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non autostradali;
n) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari,
marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a n) del
comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi contenuti nel
presente decreto legislativo mediante decreto del ministero del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro. Il predetto decreto, per le materie di esclusivo interesse dei
dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere
derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente
più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o,
conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante
contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di
contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione
pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente
più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8,
12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro
e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore,
oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate
dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone,
in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese
di sorveglianza;
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la
continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si
tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure
prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività
dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di
ambulanza, antincendio o di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti
domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per
ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del trasporto passeggeri in
ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2°
periodo, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell'agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano
la regolarità del traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro,
eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei
quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza
osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui all'articolo 7:
a) per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva
di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare del personale addetto alle attività
di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori
interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3,
4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano
ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in
particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre
persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e
di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si applicano al
personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende
autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di
cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n.
138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di esclusivo interesse
dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 18
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai
lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di
categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca
è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie, calcolate su un
periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di
lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così
stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
1) 14 ore in un periodo di 24 ore;
2) 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
1) 10 ore in un periodo di 24 ore;
2) 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due
periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare
le 14 ore.
Art.19 Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente al
ministro per la funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici
dipendenti, convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative al
fine di verificare lo stato di attuazione del presente decreto nella
contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella
materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi
carattere sanzionatorio.
3. Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie, addetto
ad attività caratterizzata dalla necessità di assicurare la
continuità del servizio, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge
14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto legislativo.
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