DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003

testo in vigore dal: 19-7-2005

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista  la  direttiva  2001/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva 89/655/CE del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte dei lavoratori durante il lavoro;

Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;

Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;

Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle attivita' produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

  1. All'articolo  89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominato «decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla  lettera  a)  dopo  le  parole:  «36, comma 8-ter,», sono inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,»;

    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

       «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a  euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».

 

  2. All'articolo  1,  primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio  1956,  n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche'   dalle  disposizioni  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

 



Avvertenza:

 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai  sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione    delle    leggi,  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano  invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi  qui trascritti.
Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita' europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee).

Note al titolo:

-  Il  testo  della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  che  modifica  la direttiva  89/655/CEE  del  Consiglio relativa ai requisiti minimi   di   sicurezza   e   di salute  per  l'uso  delle attrezzature  di  lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro.  Seconda  direttiva  particolare ai sensi dell'art. 16,  paragrafo  1, della direttiva 89/391/CEE e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 19 luglio 2001, n. L 195.
-  Il  testo  della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei  lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare  ai   sensi   dell'art.  16,  paragrafo  1  della  direttiva 89/391/CEE)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Comunita' europea 30 dicembre 1989, n. L 393.
  Note alle premesse:
- Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il seguente:  «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione  conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di  promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge e i regolamenti.      - Il  testo  dell'art.  1,  commi  1, 3 e 5 della legge 1° marzo  2002,  n.  39  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e' il seguente:
«Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di direttive  comunitari).  

1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e  B.
2. (Omissis).
3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a  sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi  parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto  per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei  trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza  legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per  le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora  in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di  scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della  rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque  efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia autonoma.».
- Per  i  riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE si veda nota al titolo.

- Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento  ordinario.
Note all'art. 1:
- Il  testo  dell'art.  89, comma 2, del citato decreto legislativo  n.  626 del 1994, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti). 

1. (Omissis).
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da  lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,  comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e   5;  36,  comma  8-ter,  36-bis,  commi  5,  6;  36-ter; 36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43, commi  3,  4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52,  comma  2;  54;  55,  commi  1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater,  commi  da  1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies,  commi  1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,  comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69,  commi  1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;  80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,  lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma  4,  lettere  c),  e)  ed  f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies,  commi  1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;  66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da   euro   258  a  euro  1.032  per  la  violazione  degli  articoli 36-bis,  commi  1,  2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater, commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
  - Il  testo  dell'art.  1, primo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per   la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  nelle costruzioni),  come  modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art.  1  (Attività).  - La prevenzione degli infortuni sul  lavoro  nelle  costruzioni e' regolata dalle norme del presente  decreto  e,  per  gli argomenti non espressamente disciplinati,  da  quelle  del decreto del Presidente della Repubblica   27 aprile   1955,   n.   547,   nonche'  dalle disposizioni  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

 

Art. 2

 

1.  Al  titolo  del  decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE» sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».

 


Nota all'art. 2:
- Il testo del titolo del citato decreto legislativo n.  626  del  1994, come modificato dal presente decreto, e' il  seguente: «Attuazione  delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24,  99/38 e 2001/45/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

 

Art. 3

1.  Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute  per  l'uso  delle  attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

 

Art. 4

1.  All' articolo  34,  comma  1,  del  decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: «c-bis)  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa  che espone il lavoratore  al  rischio  di  caduta  da  una  quota  posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».


Nota all'art. 4:
- Il  testo  dell'art.  34, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  626 del 1994, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art.   34  (Definizioni).

1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi  macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato  durante il lavoro;
b) uso  di  una  attrezzatura  di  lavoro:  qualsiasi operazione  lavorativa  connessa  ad  una  attrezzatura  di lavoro,  quale  la  messa  in  servizio  o  fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,  la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza  di  un  lavoratore  costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
c-bis)  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa che espone  il  lavoratore  al  rischio  di caduta da una quota posta  ad  altezza  superiore  a  2  m rispetto ad un piano stabile.».

 

Art. 5

 

1.  Dopo  l'articolo  36  del  decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti:

«Art.   36-bis   (Obblighi   del   datore  di  lavoro  nell'uso  di attrezzature per lavori in quota). 

  1. Il datore di lavoro, nei casi in  cui  i  lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni  di  sicurezza  e  in  condizioni  ergonomiche  adeguate a partire  da  un  luogo  adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

    a)  priorità  alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei  lavori  da  eseguire,  alle  sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.  

  2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso  ai  posti  di  lavoro  temporanei  in quota in rapporto alla frequenza  di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. l  sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di  pericolo  imminente.  Il  passaggio  da  un  sistema di accesso a piattaforme,  impalcati,  passerelle  e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

  3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli  quale  posto  di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre   attrezzature   di  lavoro  considerate  più  sicure  non  e' giustificato  a  causa  del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

  4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e' direttamente  sostenuto,  soltanto  in  circostanze in cui, a seguito della  valutazione  dei  rischi,  risulta  che  il lavoro può essere effettuato  in  condizioni  di  sicurezza  e  l'impiego  di  un'altra attrezzatura  di lavoro considerata più sicura non e' giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei  siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego  di  un  sedile  munito  di  appositi accessori in funzione dell'esito  della  valutazione  dei  rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

  5.  Il  datore  di  lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di  protezione  contro  le  cadute.  I  predetti  dispositivi  devono presentare  una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare  le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto  possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione   collettiva   contro   le   cadute   possono   presentare interruzioni  soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura   particolare   richiede   l'eliminazione   temporanea  di  un dispositivo  di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di  sicurezza  equivalenti  ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa adozione  di  tali  misure.  Una  volta  terminato  definitivamente o temporaneamente  detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

  7.  Il  datore  di  lavoro  effettua  i  lavori temporanei in quota soltanto  se  le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

«Art.  36-ter  (Obblighi  del  datore di lavoro relativi all'impiego delle  scale a pioli).  

  1. Il datore di lavoro assicura che le scale a  pioli  siano  sistemate  in  modo  da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

    a)  le  scale  a  pioli  portatili devono poggiare su un supporto stabile,  resistente,  di  dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

    b) le  scale  a  pioli  sospese  devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

    c) lo  scivolamento  del  piede  delle  scale  a pioli portatili, durante  il  loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore  o  inferiore  dei  montanti,  o  con qualsiasi dispositivo antiscivolo,  o  ricorrendo  a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

    d) le  scale  a  pioli  usate per l'accesso devono essere tali da sporgere  a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

    e) le  scale  a  pioli  composte da più elementi innestabili o a sfilo  devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il fermo reciproco dei vari elementi;

    f) le  scale  a  pioli  mobili  devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

  2.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano utilizzate  in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre in qualsiasi   momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.  In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

 

«Art.  36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei  ponteggi). 

  1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo   di  resistenza  e  di  stabilità  e  delle  corrispondenti configurazioni   di  impiego,  se  nella  relazione  di  calcolo  del ponteggio  scelto  non  sono  disponibili  specifiche  configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

  2. Il datore di lavoro e' esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

  3.  Il  datore  di  lavoro  provvede  a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita'  del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di  un  piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti  particolareggiati  per  gli  schemi speciali costituenti il ponteggio,  ed  e'  messo  a  disposizione  del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

  4. Il datore di lavoro assicura che:

    a)  lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e' impedito  tramite  fissaggio  su una superficie di appoggio, o con un dispositivo  antiscivolo,  oppure  con  qualsiasi  altra soluzione di efficacia equivalente;

    b) i  piani  di  posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;

    c) il ponteggio e' stabile;

    d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;

    e) le  dimensioni,  la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai  carichi  da  sopportare  e  tali  da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

    f) il  montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire lo  spostamento  degli  elementi componenti durante l'uso, nonchè la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli  impalcati  e  i  dispositivi  verticali di protezione collettiva contro le cadute.

  5.  Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  evidenziare  le  parti di ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento  di  pericolo  generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che i ponteggi siano montati, smontati  o  trasformati  sotto  la  sorveglianza di un preposto e ad opera  di  lavoratori  che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

  7.  La  formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

    a)   la   comprensione  del  piano  di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione del ponteggio;

    b) la  sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione   del  ponteggio  con  riferimento  alla  legislazione vigente; 

    c) le  misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

    e) le condizioni di carico ammissibile; 

    f) qualsiasi   altro   rischio  che  le  suddette  operazioni  di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

  8.  In  sede  di  Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

  9.  I  lavoratori  che  alla data di entrata in vigore del presente decreto  hanno  svolto  per  almeno  due  anni attività di montaggio smontaggio  o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi  di  formazione  di  cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 10.  I  preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto  hanno  svolto  per  almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio  o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi  di  formazione  di  cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

«Art.  36-quinquies  (Obblighi  dei  datori  di  lavoro  concernenti l'impiego   di  sistemi  di  accesso  e  di  posizionamento  mediante funi).

  1.  Il  datore  di  lavoro  impiega  sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

    a)  sistema  comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una  per  l'accesso,  la  discesa  e  il  sostegno (fune di lavoro) e l'altra  con  funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). E'  ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di  una  seconda  fune  rende  il  lavoro  più  pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

    b) lavoratori  dotati  di  un'adeguata  imbracatura  di  sostegno collegata alla fune di sicurezza;

    c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e  dotata  di  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso  in  cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La  fune  di  sicurezza  deve  essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

    d) attrezzi   ed   altri  accessori  utilizzati  dai  lavoratori, agganciati  alla  loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

    e) lavori  programmati  e  sorvegliati in modo adeguato, anche al fine  di  poter  immediatamente  soccorrere  il lavoratore in caso di necessità.  Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le  tipologie  operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche  e  le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli  operatori,  i  metodi  di  accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

    f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di  lavoro  ai  fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente  per  territorio  di  compatibilità  ai  criteri  di  cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

  3.  La  formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

    a) l'apprendimento   delle  tecniche  operative  e  dell'uso  dei dispositivi necessari;

    b) l'addestramento  specifico  sia  su strutture naturali, sia su manufatti;

    c) l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

    d) gli elementi di primo soccorso;

    e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

    f) le procedure di salvataggio.

  4.  In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati  i  soggetti  formatori,  la  durata,  gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

  5. I  lavoratori  che  alla  data di entrata in vigore del presente decreto  hanno  svolto  per  almeno  2  anni attività con impiego di sistemi  di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai  corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

Art. 6

 

1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano,  che non abbiano ancora provveduto al recepimento della  direttiva  2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno  2001,  si  applicano  sino  alla data di entrata in vigore della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto.


Note all'art. 6:

- Il   testo   dell'art.   117,   quinto   comma  della Costituzione, e' il seguente:
«Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per  i  riferimenti della citata direttiva 2001/45 si veda la nota al titolo.

 

Art. 7

 

1.  Le  disposizioni  del  presente decreto entrano in vigore il 19 luglio 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì  8 luglio 2003

CIAMPI

 

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie

Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Marzano,   Ministro   delle   attività produttive

La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

 

 

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