DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.233

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003

 
testo in vigore dal: 10-9-2003

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la   legge   1° marzo   2002,  n.  39,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5;

Vista   la  direttiva  1999/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per  il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori  che  possono  essere  esposti  al  rischio  di  atmosfere esplosive;

Vista il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;

Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

1.  Il  titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626/1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,    89/654/CEE,    89/655/CEE,   89/656/CEE,   90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,  99/38/CE  e  99/92/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

 


Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materie ai sensi dell'art. 10,  commi  2  e 3 del testo unico delle disposizioni sulla  promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del  Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità europee (GUCE).

 

Note alle premesse:

- L'art. 76   della   Costituzione  stabilisce  che  l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  può essere  delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le  leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i  regolamenti.

- La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001».

L'art.1, commi 3 e 5, della citata legge, cosi recitano:

«Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. (Omissis).

3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui  all'allegato  B  nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge, alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica perché  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. (Omissis).

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia autonoma.».

-  La  direttiva  1999/92/CE e' pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.

-  Il  titolo  decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626, come modificato del presente decreto reca: «Attuazione delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,   89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.»

 

Note all'art. 1:

 -  Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedi note alle premesse.

 -  La  direttiva  1999/38/CE  e'  pubblicata in GUCE n. L 138 del 1° giugno 1999.

 -  La  direttiva  1999/92/CE  e'  pubblicata in GUCE n. L 023 del 28 gennaio 2000.

 

Art. 2

 

1.   Dopo  il  titolo  VIII  del  decreto legislativo n. 626/1994 e' aggiunto il seguente:

 «Titolo VIII-bis

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 88-bis.

Campo di applicazione

1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.

 

2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove   e'   presente   un'area  con  atmosfere  esplosive,  oppure  e' prevedibile,  sulla  base  di  indagini  geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

 

3.  Il presente titolo non si applica:

    a) alle  aree  utilizzate  direttamente  per  le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

    b) all'uso  di  apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

    c) alla  produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

    d) alle   industrie  estrattive  a  cui  si  applica  il  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

    e) all'impiego   di  mezzi  di  trasporto  terrestre,  marittimo, fluviale  e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al  trasporto  internazionale  di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO),  l'Organizzazione  marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa  comunitaria  che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 88-ter.

Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  titolo,  si  intende  per:  «atmosfera esplosiva»  una  miscela  con  l'aria,  a condizioni atmosferiche, di sostanze  infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,  dopo  accensione,  la  combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

Capo II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 88-quater.

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi generali  di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le   misure   tecniche   e   organizzative   adeguate   alla   natura dell'attività';  in  particolare  il  datore  di  lavoro  previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se  la  natura  dell'attività'  non  consente  di  prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate  con  altre  contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate   periodicamente   e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  si verifichino cambiamenti rilevanti.

 

Art. 88-quinquies.

 

Valutazione dei rischi di esplosione

 

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

    a) probabilita' e durata della presenza di atmosfere esplosive;

    b) probabilita'  che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

    c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

    d) entita' degli effetti prevedibili.

 

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

 

3.  Nella  valutazione  dei  rischi  di  esplosione  vanno presi in considerazione  i  luoghi  che sono o possono essere in collegamento, tramite  aperture,  con  quelli  in  cui  possono  formarsi atmosfere esplosive.

Art. 88-sexies.

 Obblighi generali

1.   Al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei lavoratori,  e  secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi  e  quelli  di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

    a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da  mettere  in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

    b) negli  ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive  in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza  dei  lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

 Art. 88-septies.

Coordinamento

1.  Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese,  ciascun  datore  di lavoro e' responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

2.  Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di  lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che e'  responsabile  del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le  misure  riguardanti  la  salute  e  la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo  88-novies,  l'obiettivo,  le  misure  e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Art. 88-octies.

Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

1.  Il  datore  di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2.  Il  datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.

3.  Se  necessario,  le  aree  in  cui  possono  formarsi atmosfere esplosive  in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute  dei  lavoratori  sono  segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.

Art. 88-novies.

 Documento sulla protezione contro le esplosioni

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il  datore  di  lavoro  provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato:   «documento   sulla  protezione  contro  le esplosioni».

 

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

    b) che   saranno   prese  misure  adeguate  per  raggiungere  gli obiettivi del presente titolo;

    c) quali  sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;

    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;

    e) che   i  luoghi  e  le  attrezzature  di  lavoro,  compresi  i dispositivi  di  allarme,  sono  concepiti,  impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

    f) che,  ai  sensi  del  titolo  III,  sono  stati  adottati  gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

 

3. Il  documento  di  cui  al  comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature   o  l'organizzazione  del  lavoro  abbiano  subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

                                                                                                                                          Art. 88-decies.

                                                                                                                                          Termini per l'adeguamento

1.Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere  esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003, devono  soddisfare,  a  decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui  all'allegato  XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

 

 

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere  esplosive,  che  sono  a disposizione dell'impresa o dello stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  il  30 giugno 2003, devono soddisfare  i  requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.

 

 

3.I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere  esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

 

 

4.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere  esplosive  già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare  il  30 giugno  2006  le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

 

 

5.  Il  datore  di  lavoro  che  procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche,  ampliamenti  o  trasformazioni  dei  luoghi di lavoro che comprendono  aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i   necessari  provvedimenti  per  assicurarsi  che  tali  modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo. 

                                                                                                                                                    Art. 88-undecies.

                                                                                                                                  Verifiche

1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinché  le  installazioni elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato  XV-bis  siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.».

 


Note all'art. 2:

- Il decreto   del   Presidente   della  Repubblica 15 novembre 1996. n. 661 reca: «Regolamento    per    l'attuazione   della   direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas.»

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, reca: «Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia  di  installazioni  e  dispositivi  di  protezione contro  le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a  terra   di  impianti  elettrici  e  di  impianti  elettrici pericolosi.».

- I  Capi  III  e  IV,  del  citato  decreto  recano, rispettivamente:

«Capo   III  -  Impianti  in  luoghi  con  pericolo  di esplosione.».

«Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti.».

 

 

Art. 3  

1.  Alla  lettera  a)  del  comma 2  dell'articolo 89  del  decreto legislativo  n.  626/1994,  dopo  le  parole: «86, commi 1 e 2», sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «88-quater,  comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies».

 


Note all'art. 3:

-  Il  testo  vigente dell'art. 89, comma 2, lettera a)del  decreto  legislativo  n.  626  del  1994,  così  come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e  dai  dirigenti).   

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto  da  tre  a  sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni  a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1,  4  e  5;  69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,  comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e  5;  36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a),  b),  d)  e  g)  e  5; 48; 49, comma 2, 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,  comma  7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma  2;  67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b);  77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater comma 2;  88-sexies; 88-septies; comma 2, 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies;

    b)  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4,  lettere  c),  e)  ed  f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies,  commi  1, 2 e 3; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e  2.

3.  Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire  sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4.»

- Il capo X del decreto del Presidente della Repubblica  20  marzo  1956,  n.  320  (Norme  per la prevenzione degli  infortuni  e l'igiene del lavoro in sotterraneo), abrogato del  presente  decreto,  recava:  «Capo X - Scavi in terreni grisutosi e misure di sicurezza contro le esplosioni».

-  Si  riporta  il testo degli articoli 329 e 389 del decreto  del presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547  (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), come modificati dal presente decreto:

«Art.  329 (Divieto di installazioni elettriche). - Non sono  ammesse  installazioni  elettriche,  salvo  quanto e' disposto  negli articoli 330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:

    a) (lettera abrogata).

    b) della  fabbricazione,  manipolazione o deposito di materie esplosive.  Il  presente articolo non si applica nei riguardi delle  installazioni  elettriche  costituenti  parti integranti ed essenziali  dei  processi  chimici di produzione sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza

«Art.  389  (Contravvenzioni  commesse  dai  datori  di lavoro e dai dirigenti). - I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

    a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire  tre  milioni  a lire otto milioni per la inosservanza delle  norme  di  cui  agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;

    b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la inosservanza  delle  norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37,  52,  55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246,  247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

    c) con  l'arresto  sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza di tutte le altre norme».

 

 

Art. 4 

1.  Il  Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' abrogato.

2.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati; 

    b) all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» e'

soppressa.

3.  Le  voci  da  1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale del 22 dicembre  1958,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.

 

 

Art. 5.

1.  Al  decreto  legislativo  n.  626/1994 sono aggiunti i seguenti allegati:

 

«Allegato XV-bis

art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2 lettera c)

                                                                                                                       RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO

                                                                                                                             FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono  adottati  provvedimenti  di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.

    1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area  in  cui  può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali  da  richiedere  particolari  provvedimenti  di  protezione  per tutelare  la  sicurezza  e  la  salute  dei lavoratori interessati e' considerata  area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Un'area  in  cui  non  e'  da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva  in  quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di  protezione  e'  da  considerare  area  non  esposta  a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Le  sostanze  infiammabili  e combustibili sono da considerare come sostanze  che  possono  formare  un'atmosfera  esplosiva  a  meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela  con  l'aria,  non  sono  in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

    2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il   livello   dei   provvedimenti   da   adottare  in  conformità dell'allegato    XV-ter,    parte   A,   e'   determinato   da   tale classificazione.

Zona 0.

Area  in  cui  e'  presente  in  permanenza  o per lunghi periodi o frequentemente  un'atmosfera  esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una  miscela  di  aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori  o nebbia, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2.

Area  in  cui  durante  le  normali  attività  non e' probabile la formazione  di  un'atmosfera  esplosiva consistente in una miscela di aria  e  di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

Area  in  cui  e'  presente  in  permanenza  o per lunghi periodi o frequentemente  un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.

Area  in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube  di  polvere  combustibile  nell'aria,  e' probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

Area  in  cui  durante  le  normali  attività  non e' probabile la formazione  di  un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

 

Note.

1.  Strati,   depositi  o  cumuli  di  polvere  combustibile  sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2.  Per  "normali  attività"  si  intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3.  Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme  tecniche  armonizzate  relative  ai  settori specifici, tra le quali:

    EN  60079-10  (CEI  31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

    EN  50281-3  per  atmosfere  esplosive  in  presenza  di  polveri combustibili».

 

                                                                                                             Allegato XV-ter

                   (art. 88-octies,comma 2, art. 88-novies,comma 2 

                                 lettera d), rt. 88-decies, commi 1 e 2)

                                     A.  PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE

                                       DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO

                                                  ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

    a) alle   aree   classificate   come  pericolose  in  conformità dell'allegato  XV-bis,  in  tutti  i  casi  in  cui  lo richiedano le caratteristiche  dei  luoghi  di  lavoro,  dei posti di lavoro, delle attrezzature  o  delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

    b) ad  attrezzature  in  aree non esposte a rischio di esplosione che   sono   necessarie   o  contribuiscono  al  funzionamento  delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

l  datore  di  lavoro  provvede  ad  una  sufficiente  ed adeguata formazione  in  materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

 

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

    a) il  lavoro  nelle  aree  a  rischio  si  effettua  secondo  le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

    b) e'  applicato  un  sistema  di autorizzazioni al lavoro per le attività  pericolose  e  per  le  attività  che  possono  diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

Le  autorizzazioni  al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

 

 

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

 

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri  combustibili  che  possano  dar luogo a rischi di esplosioni sono  opportunamente  deviate  o  rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò   non   e'  realizzabile,  contenuti  in  modo  sicuro,  o  resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

 

 

2.2.  Qualora  l'atmosfera  esplosiva  contenga  più  tipi di gas, vapori,  nebbie  o  polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione   devono   essere  programmate  per  il  massimo  pericolo possibile.

 

 

2.3.  Per  la  prevenzione  dei rischi di accensione, conformemente all'articolo   88-quater,   si   tiene  conto  anche  delle  scariche elettrostatiche  che  provengono  dai  lavoratori  o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica.  I  lavoratori  sono  dotati  di adeguati indumenti di lavoro fabbricati  con  materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

 

 

2.4.  Impianti,  attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi  di  collegamento  sono posti in servizio soltanto se dal documento  sulla  protezione contro le esplosioni risulta che possono essere  utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche   per   attrezzature   di  lavoro  e  relativi  dispositivi  di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora  possano  rappresentare  un pericolo di accensione unicamente per  il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure  necessarie  per  evitare  il  rischio  di  confusione  tra  i dispositivi di collegamento.

 

 

2.5.  Si  devono  prendere tutte le misure necessarie per garantire che  le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a  disposizione  dei  lavoratori,  nonché  la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e

dell'attrezzatura.  Per  detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie  per  ridurre  al  minimo  gli  effetti  sanitari  di  una

esplosione sui lavoratori. 

 

 

2.6.  Se  del  caso,  i  lavoratori  sono avvertiti con dispositivi ottici   e  acustici  e  allontanati  prima  che  le  condizioni  per un'esplosione siano raggiunte.

 

 

2.7.  Ove  stabilito  dal  documento  sulla  protezione  contro  le esplosioni,   sono   forniti  e  mantenuti  in  servizio  sistemi  di evacuazione  per  garantire  che  in  caso  di  pericolo i lavoratori possano   allontanarsi  rapidamente  e  in  modo  sicuro  dai  luoghi pericolosi.

 

 

2.8.  Anteriormente  all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di  lavoro  che  comprendono  aree  in cui possano formarsi atmosfere esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda  le  esplosioni.  Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute.

La  verifica  del mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone  che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

 

 

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

    a) deve  essere  possibile,  quando  una  interruzione di energia elettrica  può  dar  luogo  a  rischi  supplementari,  assicurare la continuità  del  funzionamento  in  sicurezza degli apparecchi e dei sistemi  di  protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;

    b) gli   apparecchi  e  sistemi  di  protezione  a  funzionamento automatico  che  si  discostano  dalle  condizioni  di  funzionamento previste  devono  poter  essere disinseriti manualmente, purché ciò non  comprometta  la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;

    c)  in  caso  di  arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

 

 

2.10.  Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0 o  zona  20  solo  l'uso  di  esplosivi  di  sicurezza antigrisutosi, dichiarati  tali  dal  fabbricante  e classificati nell'elenco di cui agli  articoli 42  e  43  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

L'accensione   delle   mine   deve   essere   fatta  elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

 

 

2.11.  Qualora  venga  rilevata  in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione  di  gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento  in  volume  rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia  possibile,  mediante  la  ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare   l'aumento   della  percentuale  dei  gas  oltre  il  limite sopraindicato,  tutto  il  personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo  provvedimento  deve  essere  adottato in caso di irruzione massiva di gas.

 

 

2.12.  Qualora  non  sia  possibile  assicurare  le  condizioni  di sicurezza  previste  dal  punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo  solo  i  lavori  strettamente  necessari  per bonificare l'ambiente  dal  gas  e  quelli  indispensabili  e  indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

Detti   lavori   devono   essere   affidati   a  personale  esperto numericamente  limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati  dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  320  del  1956  per  le squadre di salvataggio.

 

B.  CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

 

Qualora  il  documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla  valutazione  del  rischio  non preveda altrimenti, in tutte le aree  in  cui  possono  formarsi  atmosfere  esplosive sono impiegati apparecchi  e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. In  particolare,  in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di  apparecchi,  purché  adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

        nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

        nella  zona  1  o  nella  zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

        nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 


 

«Allegato XV-quater

 (art. 88-octies,comma 3)

SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO

FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

Caratteristiche:

        forma triangolare;

        lettere  in  nero  su  fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).

 


Note all'art. 5:
-  Per  il  decreto  legislativo n. 626/1994, vedi note alle premesse.

-  Il  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, reca:

«Regolamento   recante  norme  per  l'attuazione  della direttiva  94/9/CE  in  materia  di apparecchi e sistemi di  protezione  destinati  ad  essere  utilizzati  in atmosfera potenzialmente esplosiva.

-  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 956,  n.  320,  reca:  «Norme  per  la  prevenzione  degli infortuni  e  l'igiene  del  lavoro  in  sotterraneo».  Gli articoli 42 e 43, del citato decreto, così recitano: «Art.  42  (Elenco  degli  esplosivi  e  dei  mezzi  di accensione).  

-  Nei  lavori  in sotterraneo possono essere impiegati  soltanto  gli esplosivi ed i mezzi di accensione relativi  riconosciuti  e  registrati  in  apposito  elenco approvato  con  decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, su richiesta dei fabbricanti.
Gli  esplosivi  sono distinti in comuni e di sicurezza, comprendendo  in questi ultimi gli esplosivi che rispondono a  buoni  requisiti  di  sicurezza  contro  il  grisu' e le polveri infiammabili. Per  ciascun esplosivo di sicurezza l'elenco indicherà la carica limite. In  detto  elenco non possono essere iscritti esplosivi ad  ossidazione  incompleta,  il  cui  impiego  e'  perciò vietato.».

«Art. 43 (Iscrizione e classificazione). - L'iscrizione degli  esplosivi  e  dei mezzi di accensione nell'elenco di cui  all'articolo precedente e la loro assegnazione all'una o  all'altra  delle  due categorie ha luogo con decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  per la previdenza sociale, in conformità  al riconoscimento ed alla classificazione già effettuata  da  parte  del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art.  53  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931. n. 773. I  fabbricanti, nell'inoltrare domanda al Ministero del lavoro  e  della  previdenza sociale per l'iscrizione degli esplosivi  e  dei mezzi di accensione nel succitato elenco, devono fornire i seguenti dati:

    a) denominazione  degli  esplosivi  e  dei  mezzi  di accensione;

    b) stabilimenti che li producono;

    c) natura  e  caratteristiche  degli  esplosivi e dei mezzi di accensione;

    d) gas prodotti dalla esplosione, dedotti dai calcoli ed indicati con le percentuali in volume ed in peso;

    e) risultati  delle  prove  eseguite  per  accertare, quando  occorra, la sicurezza contro il grisu' e le polveri infiammabili;

    f) temperatura di congelamento per gli esplosivi alla nitroglicerina.».

 

 

Art. 6

 

1.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento   e   di   Bolzano,  che  non  abbiano  ancora  provveduto  al recepimento  della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16 dicembre  1999,  si  applicano  sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia    autonoma,    nel    rispetto   dei   vincoli   derivanti dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 12 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie

Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti,   Ministro  dell'economia  e delle finanze

Sirchia, Ministro della salute

Marzano,   Ministro   delle   attività produttive

La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 


Note all'art. 6:

-  L'art.  117,  quinto  comma della Costituzione così recita:

«Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

- Per la direttiva 1999/92/CE, vedi note alle premesse.

 

 

 

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