DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

  Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003

testo in vigore dal: 13-8-2003

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001 ed in particolare l'articolo 21;

Vista   la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  della  salute,  delle attività produttive, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1.  Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini  e  capacità  adeguate»  sono sostituite dalle seguenti: «delle  capacità  e  dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

 

2.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e capacità  adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

 

3.  Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini e capacità adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

 


 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine,  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.  Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunità europee (GUCE).

 

Note alle premesse:

- L'art. 76   della   Costituzione  stabilisce  che  l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  può essere  delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le  leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i  regolamenti.

- La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001».

  L'art. 21, così recita:

 «Art.  21  (Delega  al  Governo  per l'esecuzione della sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunità europee  del  15 novembre  2001,  nella  causa  C-49/00  e  parziale attuazione).           1.  Il Governo e' delegato ad emanare, nel  termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  le  modifiche al decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,   necessarie  ai  fini  dell'adeguamento  ai  principi  e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia  delle  Comunità  europee  del 15 novembre 2001, nella  causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con  le  modalità  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'art. 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.

2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.  626  del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di  lavoro,  in  relazione alla natura dell'attività dell'azienda  ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i  rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi  particolari,  anche nella scelta delle attrezzature di   lavoro  e  delle  sostanze  o  dei  preparati  chimici  impiegati,   nonchè   nella  sistemazione  dei  luoghi  di lavoro".

3.  All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n.  626  del  1994,  dopo  la  parola: "lavoro", la parola: "può" e' sostituita dalla seguente: "deve".

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi  1,  2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d).».

 

Note all'art. 1:

 -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626, reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,  89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del  lavoratori  durante  il lavoro». Il testo dell'art. 2, così  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, così  recita:

«Art.   2   (Definizioni).

1.  Agli  effetti  delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore:  persona  che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai  servizi  domestici  e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche   speciale.   Sono  equiparati  i  soci lavoratori  di  cooperative  o di società, anche di fatto, che  prestino  la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o  di  formazione scolastica, universitaria e professionale avviati  presso  datori  di  lavoro  per  agevolare  o  per perfezionare  le  loro  scelte professionali. Sono altresì equiparati  gli  allievi  degli  istituti  di istruzione ed universitari   e  i  partecipanti  a  corsi  di  formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori, macchine,  apparecchi  ed attrezzature di lavoro in genere, agenti  chimici,  fisici  e biologici. I soggetti di cui al precedente  periodo  non  vengono  computati  ai fini della  determinazione  del  numero  dei  lavoratori  dal  quale il  presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore   di   lavoro:  il  soggetto  titolare  del rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il soggetto   che,   secondo   il   tipo   e  l'organizzazione  dell'impresa,  ha  la  responsabilità  dell'impresa stessa ovvero  dell'unita'  produttiva,  quale  definita  ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per  datore  di  lavoro  si  intende  il dirigente al quale spettano  i  poteri  di gestione, ovvero il funzionario non avente   qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui quest'ultimo  sia  preposto  ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio  di  prevenzione e protezione dai rischi: insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni  all'azienda  finalizzati  all'attività  di  prevenzione  e protezione  dai  rischi  professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico  competente:  medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1)  specializzazione  in  medicina  del lavoro o in medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in fisiologia  ed  igiene del lavoro o in clinica del lavoro o  in  igiene  e  medicina  preventiva  o in medicina legale e delle  assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove  necessario,  con decreto del Ministro della sanità di concerto  con  il Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica;

2)  docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3)  autorizzazione  di  cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile   del   servizio   di  prevenzione  protezione:  persona  designata  dal  datore  di  lavoro in possesso  delle  capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 8-bis;

f)  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza: persona,  ovvero persone,  eletta  o  designata  per rappresentare  i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della  salute  e  della  sicurezza  durante  il  lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni o misure  adottate o previste in tutte le fasi dell'attività  lavorativa  per  evitare o diminuire i rischi professionali nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,  presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità   produttiva:   stabilimento   o  struttura finalizzata  alla  produzione  di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».

 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 626/1994, così come modificato dal decreto qui pubblicato, così recita:

«Art.  8  (Servizio  di prevenzione e protezione).

1. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  10, il datore di lavoro organizza   all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'  produttiva,  il  servizio  di  prevenzione  e protezione, o  incarica  persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero  dell'unita'  produttiva,  una o più persone da lui dipendenti  per  l'espletamento dei compiti di cui all'art. 9,  tra  cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità  e  dei  requisiti  professionali di cui all'art.8-bis,  previa  consultazione  del  rappresentante  per  la sicurezza.

3.  I  dipendenti  di  cui  al comma 2 devono essere in numero  sufficiente,  possedere  le  capacità necessarie e disporre  di  mezzi  e di tempo adeguati per lo svolgimento  dei  compiti  loro  assegnati.  Essi  non  possono  subire  pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, il datore di  lavoro  può  avvalersi  di  persone esterne all'azienda in possesso  delle  conoscenze  professionali  necessarie  per integrare l'azione di prevenzione o protezione;

5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle  aziende  industriali  di cui all'art. 1 del decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,   e  successive  modifiche,  soggette  all'obbligo  di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle  aziende  per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle   aziende  industriali  con  oltre  duecento dipendenti;

f)  nelle  industrie  estrattive  con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;

g) nelle  strutture  di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

6.  Salvo  quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei  dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso  a  persone  o  servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7.  Il  servizio  esterno  deve  essere  adeguato  alle caratteristiche  dell'azienda,  ovvero unità produttiva, a favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8.  Il responsabile del servizio esterno deve possedere le  capacità  e  i requisiti professionali di cui all'art.8-bis.

9.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con  decreto  di  concerto  con  i Ministri della sanità e dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva  permanente,  può  individuare specifici   requisiti,   modalità   e  procedure,  per  la certificazione  dei servizi, nonchè il numero minimo degli  operatori di cui ai commi 3 e 7. 

10.  Qualora  il  datore  di lavoro ricorra a persone o servizi  esterni  egli  non  e'  per  questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 

11.  Il  datore  di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro  e  alle  unità  sanitarie  locali territorialmente competenti  il  nominativo  della  persona  designata  come responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione interno  ovvero  esterno all'azienda. Tale comunicazione e' corredata  da  una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: 

a) i  compiti  svolti  in  materia  di  prevenzione e protezione; 

b) il  periodo  nel  quale  tali  compiti  sono stati svolti; 

c) il curriculum professionale.».

 

 

Art. 2

 

Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«Art.  8-bis  (Capacità  e requisiti professionali degli addetti e dei  responsabili  dei  servizi di prevenzione e protezione interni o esterni)

  1. Le  capacità  ed  i  requisiti  professionali  dei responsabili  e  degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere  adeguati  alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al  comma  1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di  frequenza, con verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione adeguati alla natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuati  gli  indirizzi  ed i requisiti minimi dei corsi.

 

3.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni   e   province   autonome,  dalle  università, dall'ISPESL, dall'INAIL,   dall'Istituto   italiano   di   medicina  sociale,  dal Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa   civile,  dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola superiore   della   pubblica   amministrazione,   dalle  associazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.  Altri  soggetti  formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4.  Per  lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione  e  protezione,  oltre ai requisiti di cui al comma 2, e' necessario   possedere   un  attestato  di  frequenza,  con  verifica dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale,  di  organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di relazioni sindacali.

 

5.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi  definiti  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

 

6.  Coloro  che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della  sicurezza  e  protezione"  o  di  "Scienze  della  sicurezza e protezione"  o  di  "Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente e nei luoghi  di  lavoro"  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi  di formazione di cui al comma 2.

 

7. E' fatto salvo l'articolo 10.

 

8.  Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3,  organizzano  i  corsi  di formazione secondo tariffe, determinate sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per  materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

9.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente  decreto, organizzano   i   corsi   di  formazione  nei  limiti  delle  risorse finanziarie   proprie   o   con   le   maggiori   entrate   derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

 

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai  corsi  di  formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti  delle  risorse  destinate  dalla  legislazione  vigente  alla formazione del personale medesimo.».

 

Art. 3

 

Norma transitoria e clausola di cedevolezza.

1.  Possono  svolgere  l'attività di addetto o di responsabile del servizio  di  prevenzione  e  protezione  coloro  che  dimostrino  di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un  datore  di  lavoro,  da  almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un  attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2,  primo  capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,  primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o  di  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione coloro che,  in  possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione   secondaria   superiore,  abbiano  frequentato  corsi  di formazione  organizzati  da  enti  e  organismi  pubblici  o da altri soggetti  ritenuti  idonei  dalle  regioni.  Tali corsi devono essere rispondenti  ai  contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro  della  sanità  in  data  16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.

 

3.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento  e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con  riferimento  al  requisiti  e capacità dei responsabili e degli addetti  ai  servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte  di  giustizia  della  Comunità  europea del 15 novembre 2001, nella  causa  n.  49/00,  si  applicano  sino alla data di entrata in vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto.

 

 

Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sarà inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003

CIAMPI

 

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

 

Buttiglione,  Ministro per le politiche comunitarie

 

Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali

 

Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze

 

Frattini, Ministro degli affari esteri

 

Castelli, Ministro della giustizia

 

Marzano,   Ministro   delle   attività produttive

 

Mazzella,   Ministro  per  la  funzione pubblica

 

La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali

 

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

Nota all'art. 3:
- Il decreto del Ministro della sanità 16 gennaio 1997 reca:  «Definizioni  dei  casi di riduzione della frequenza della  visita  degli ambienti di lavoro da parte del medico competente.».

- L'art.  117,  quinto comma della Costituzione, così recita: «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

 

 

 

 

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