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Circolare n. 20 del 23 maggio
2003 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo
dei ponteggi metallici fissi
Articolo unico
Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.
E’ pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell’ACAI “Associazione fra i costruttori in acciaio italiani” concernente la liceità dell'uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati.
Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza.
L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.
Infatti
gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica
autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno
specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi
a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi,
montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari
partenze e particolari connessioni.
In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema
di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del
D.P.R. n. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:
§ telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
§ montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
§ tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.
Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni
ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di
componenti ben individuati il cui corretto impiego − secondo gli schemi
autorizzati − è condizione indispensabile perché ne sia garantito il
livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui
prototipi.
Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:
1. Lo schema specifico di utilizzo
deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R.
n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all’esercizio della professione;
2. Il progetto suddetto deve
contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di
accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono
appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. Gli elementi di ponteggio a
montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della
particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o
manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. Il piano di separazione fra i due
tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di
irrigidimenti orizzontali;
5. Sia per la realizzazione degli
irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi
sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli
stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle
autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di
ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. In cantiere devono essere tenuti
ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al
punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e,
se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.