DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2003, n.222

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2003

 
testo in vigore dal: 5-9-2003

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto  il  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre  1999,  n.  528, ed in particolare l'articolo 22;

Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Sentite  le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative;

Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 31 gennaio 2002;

Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza dell'11 novembre 2002;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

Sulla  proposta  dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le politiche comunitarie;

E m a n a

il seguente regolamento:

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

        

Definizioni e termini di efficacia

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a) scelte   progettuali   ed  organizzative:  insieme  di  scelte effettuate  in  fase  di  progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione  con  il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire  l'eliminazione  o  la  riduzione  al  minimo dei rischi di lavoro.  Le  scelte  progettuali  sono  effettuate  nel  campo  delle tecniche  costruttive,  dei materiali da impiegare e delle tecnologie da  adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

    b) procedure:  le  modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

    c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

    d) attrezzature:   le   attrezzature   di  lavoro  come  definite all'articolo  34,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

    e) misure   preventive   e   protettive:  gli  apprestamenti,  le attrezzature,  le  infrastrutture,  i  mezzi  e servizi di protezione collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di pericolo,  a  proteggere  i  lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

    f) prescrizioni   operative:   le   indicazioni   particolari  di carattere   temporale,   comportamentale,  organizzativo,  tecnico  e procedurale,  da  rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

    g) cronoprogramma  dei  lavori:  programma dei lavori in cui sono indicate,  in  base  alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi  e  le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

    h) PSC:   il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui all'articolo  12  del  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni;

    i) PSS:  il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e  di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

    l) POS:  il  piano  operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 31, comma 1-bis, lettera  c),  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni;

    m) costi  della  sicurezza:  i costi indicati all'articolo 12 del decreto   legislativo   14 agosto   1996,   n.   494,   e  successive modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni e  province  autonome  fino  alla  data  di  entrata  in vigore della normativa  emanata  dalle  medesime  regioni  e province autonome nel rispetto   dei   principi   fondamentali   posti   in  materia  dalla legislazione dello Stato

 

 


 

Avvertenza:

Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

Nota al titolo:

-   Il   testo  dell'art.  31,  comma  1,  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente:

«1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della  presente  legge il Governo, su proposta dei Ministri del  lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori  pubblici,  sentite  le  organizzazioni  sindacali e imprenditoriali   maggiormente  rappresentative,  emana  un regolamento  in  materia di piani di sicurezza nei cantieri edili   in   conformità   alle  direttive  89/391/CEE  del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno  1992,  e  alla  relativa  normativa nazionale di recepimento.».

 

Note alle premesse:

-   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

-  Il  testo del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494  (Attuazione  della  direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.

-   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo 19 novembre  1999,  n.  528  (Modifiche  ed integrazioni al decreto   legislativo   14 agosto  1996,  n.  494,  recante attuazione   della   direttiva   92/57/CEE  in  materia  di prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili), e' il seguente:

«Art.  22.  -  1.  I  contenuti  minimi  del  piano  di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del decreto legislativo  n.  494  del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto  dall'art.  31,  comma  1,  della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche.».

-  Per  la citata legge n. 109 del 1994, vedere nota al titolo.

-  Il  testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento ordinario.

- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attività'  di  Governo  e ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

    a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

    b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza regionale;

    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

    d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e) (lettera soppressa).».

 -  Il  testo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

 

Note all'art. 1:

-  Il  testo  dell'art.  34,  comma  1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:

«1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:

    a) attrezzatura   di   lavoro:   qualsiasi  macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;».

-  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:

«Art.  12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). 

1.  Il   piano   contiene   l'individuazione,  l'analisi  e  la valutazione  dei  rischi,  e  le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la  durata  dei  lavori,  il  rispetto  delle  norme per la prevenzione  degli  infortuni  e la tutela della salute dei lavoratori,  nonché  la  stima  dei relativi costi che non sono  soggetti  al  ribasso  nelle  offerte  delle  imprese esecutrici.   Il  piano  contiene  altresì  le  misure  di prevenzione  dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea  o  successiva  di più imprese o dei lavoratori autonomi  ed  e' redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali  infrastrutture,  mezzi  logistici  e  di  protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e  prescrizioni  correlate  alla complessità dell'opera da realizzare  ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla   tipologia   del  cantiere  interessato,  i  seguenti elementi:

    a) modalità   da   seguire  per  la  recinzione  del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

    b) protezioni   o   misure   di  sicurezza  contro  i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;

    c) servizi igienico-assistenziali;

    d) protezioni  o  misure  di  sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

    e) viabilità principale di cantiere;

    f) impianti  di  alimentazione  e  reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

    g) impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le scariche atmosferiche;

    h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

    i) misure  generali  da adottare contro il rischio di annegamento;

    l)  misure  generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;

    m) misure  per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;

    n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

    o) misure  generali di sicurezza da adottare nel caso di  estese  demolizioni  o  manutenzioni,  ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

    p) misure  di  sicurezza contro i possibili rischi di incendio  o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

    q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14;

    r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c);

    s) valutazione,   in  relazione  alla  tipologia  dei lavori,   delle  spese  prevedibili  per  l'attuazione  dei singoli elementi del piano;

    t) misure  generali  di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2.  Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.

3.  I  datori  di  lavoro  delle imprese esecutrici e i lavoratori  autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel  piano  di  cui  al  comma  1  e nel piano operativo di sicurezza.

4.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a  disposizione  dei  rappresentanti per la sicurezza copia del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento e del piano operativo   di   sicurezza   almeno   dieci   giorni  prima dell'inizio dei lavori.

5.  L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al  coordinatore  per l'esecuzione proposte di integrazione al  piano  di  sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le eventuali integrazioni  possono  giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano   ai   lavori  la  cui  esecuzione  immediata  e' necessaria   per   prevenire   incidenti  imminenti  o  per organizzare urgenti misure di salvataggio.».

-  Il  testo  dell'art.  31,  comma 1-bis, della citata legge n. 109 del 1994, e' il seguente:

«1-bis.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione,  e comunque  prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il  concessionario  redige  e  consegna  ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2:

    a) eventuali   proposte   integrative  del  piano  di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di sicurezza  quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

    b) un  piano  di  sicurezza  sostitutivo del piano di sicurezza  e  di  coordinamento  e  del  piano  generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

     c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle  proprie  scelte  autonome  e relative responsabilità nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei lavori,   da   considerare   come  piano  complementare  di dettaglio  del  piano  di  sicurezza  e  di coordinamento e dell'eventuale  piano  generale di sicurezza, quando questi ultimi  siano  previsti  ai  sensi  del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,  ovvero  del  piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).».

-  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e successive modificazioni, e' il seguente:

«1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

    a) cantiere   temporaneo   o   mobile,   in  appresso denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori  edili  o  di  ingegneria  civile  il  cui elenco e' riportato all'allegato;

    b) committente:  il  soggetto  per  conto  del  quale l'intera   opera  viene  realizzata,  indipendentemente  da eventuali  frazionamenti  della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare  del  potere  decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

    c) responsabile  dei lavori: soggetto che può essere incaricato  dal  committente  ai fini della progettazione o della    esecuzione   o   del   controllo   dell'esecuzione dell'opera.  Nel  caso  di  appalto  di  opera pubblica, il responsabile  dei  lavori  e'  il  responsabile  unico  del procedimento  ai  sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

    d) lavoratore   autonomo:   persona   fisica  la  cui attività   professionale   concorre   alla   realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

    e)  coordinatore  in materia di sicurezza e di salute durante  la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente  o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4;

    f) coordinatore  in  materia di sicurezza e di salute durante  la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal  datore  di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal    committente   o   dal   responsabile   dei   lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5;

    f-bis)  uomini-giorno:  entità presunta del cantiere rappresentata   dalla   somma   delle  giornate  lavorative prestate  dai  lavoratori,  anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

    f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il  datore  di  lavoro  dell'impresa  esecutrice redige, in riferimento  al  singolo  cantiere  interessato,  ai  sensi dell'art.  4  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.».

 

Capo II

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Art. 2.

        

Contenuti minimi

 

1.  Il  PSC  e'  specifico  per  ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di  scelte  progettuali  ed  organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo  3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione  e  la  descrizione  dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2)  la  descrizione  del contesto in cui e' collocata l'area di cantiere;

3)   una  descrizione  sintetica  dell'opera,  con  particolare riferimento  alle  scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione   dei  soggetti  con  compiti  di  sicurezza, esplicitata   con   l'indicazione   dei   nominativi   dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  e,  qualora  già  nominato,  del  coordinatore per la sicurezza  in  fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per  l'esecuzione  con  l'indicazione,  prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

c) una  relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi e la valutazione   dei   rischi   concreti   in  riferimento  all'area  ed all'organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  ed  alle  loro interferenze;

d) le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;

2)  all'organizzazione  del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

e) le  prescrizioni  operative, le misure preventive e protettive ed  i  dispositivi  di  protezione  individuale,  in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più  imprese  e  lavoratori  autonomi, come scelta di pianificazione

lavori  finalizzata  alla  sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;

g) le   modalità   organizzative   della   cooperazione   e  del coordinamento,  nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione  prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio  ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui il servizio  di  gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonché nel caso  di  cui  all'articolo  17,  comma  4,  del  decreto legislativo 14 agosto  1996,  n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene anche   i   riferimenti   telefonici  delle  strutture  previste  sul territorio  al  servizio  del  pronto  soccorso  e  della prevenzione incendi;

i) la  durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando  la  complessità  dell'opera  lo richieda, delle sottofasi di lavoro,  che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

 

3.  Il  coordinatore  per  la  progettazione indica nel PSC, ove la particolarità  delle  lavorazioni  lo richieda, il tipo di procedure complementari  e  di  dettaglio  al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

 

4.  Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli  aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove  la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e  una  breve  descrizione  delle  caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

 

5.  L'elenco  indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili  alla  definizione  dei contenuti del PSC di cui al comma 2, e' riportato nell'allegato I.

 

 


 

Note all'art. 2:

-  Il  testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:

«Art.  3  (Misure  generali  di tutela).

1.  Le misure generali  per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

    a) valutazione   dei   rischi  per  la  salute  e  la sicurezza;

    b) eliminazione   dei   rischi   in   relazione  alle conoscenze  acquisite  in  base al progresso tecnico e, ove ciò non e' possibile, loro riduzione al minimo;

    c) riduzione dei rischi alla fonte;

    d) programmazione  della  prevenzione  mirando  ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni    tecniche    produttive    ed    organizzative dell'azienda  nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

    e) sostituzione  di  ciò  che e' pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso;

    f) rispetto  dei principi ergonomici nella concezione dei  posti  di  lavoro,  nella  scelta delle attrezzature e nella  definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

    g) priorità  delle  misure  di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

    h) limitazione  al  minimo  del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

    i) utilizzo  limitato  degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

    l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

    m) allontanamento  del  lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

    n) misure igieniche;

    o) misure di protezione collettiva ed individuale;

    p) misure  di  emergenza da attuare in caso di pronto soccorso,   di   lotta   antincendio,  di  evacuazione  dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

    q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 

    r)  regolare  manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine   ed   impianti,   con   particolare  riguardo  ai dispositivi  di  sicurezza  in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

    s) informazione,    formazione,    consultazione    e partecipazione    dei    lavoratori    ovvero    dei   loro rappresentanti,  sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di     lavoro;

    t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2.  Le  misure  relative  alla sicurezza, all'igiene ed alla  salute  durante  il  lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.».

-  Il  testo  dell'art. 17, comma 4, del citato decreto legislativo n. 494 del 1996, e' il seguente:

«4.   I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile  dei  lavori  organizzi  apposito  servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono  esonerati  da  quanto  previsto dall'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.».

 

 

Art. 3.     

 

Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

 

1.  In  riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

    a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

    b) all'eventuale  presenza  di  fattori  esterni  che  comportano rischi per il cantiere;

    c) agli  eventuali  rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.  In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in  relazione  alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi  indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto  1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,  anche  dei seguenti:

    a) le  eventuali  modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

    b) la dislocazione degli impianti di cantiere;

    c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

    d) le  zone  di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

    e) le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

  

3.   In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la progettazione  suddivide  le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando  la  complessità  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi di lavoro,   ed   effettua   l'analisi   dei  rischi  presenti,  facendo particolare  attenzione  oltre  che  ai rischi connessi agli elementi indicati  nell'articolo  12,  comma 1, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

    a) al  rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

    b) al rischio di elettrocuzione;

    c) al rischio rumore;

    d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

  

4.  Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC contiene:

    a) le  scelte  progettuali  ed  organizzative,  le  procedure, le misure  preventive  e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo  i  rischi  di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

    b) le  misure  di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

 

 

 

Art. 4.     

 

Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

 

1.  Il  coordinatore  per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze  tra  le  lavorazioni,  anche  quando  sono  dovute alle lavorazioni  di  una  stessa  impresa  esecutrice  o alla presenza di lavoratori  autonomi,  e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  il cronoprogramma dei lavori  ai  sensi  del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione  le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed  e'  redatto  ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

2.  In  riferimento  alle  interferenze  tra le lavorazioni, il PSC contiene  le  prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento spaziale o temporale  delle  lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del  rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di  interferenza,  indica  le  misure  preventive  e  protettive ed i dispositivi  di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

  

3.  Durante  i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro,  il  coordinatore  per  l'esecuzione verifica periodicamente, previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese esecutrici  e  dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della  relativa  parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il   piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,  se necessario.

  

4.   Le   misure   di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di protezione  collettiva,  sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

  

5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi  delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad  attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4 del   presente   articolo   e,  previa  consultazione  delle  imprese esecutrici  e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

 

 


 

Nota all'art. 4:

-  Il  testo  dell'art.  42  del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, legge quadro   in   materia  di  lavori  pubblici,  e  successive modificazioni), e' il seguente:

«Art.  42  (Cronoprogramma).

1. Il progetto esecutivo e'  corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto  al  fine  di  stabilire  in  via  convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da  eseguire  per  ogni  anno  intero decorrente dalla data della consegna.

2.  Nei  casi  di  appalto-concorso  e  di  appalto  di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma e' presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3.  Nel  calcolo  del  tempo  contrattuale deve tenersi conto  della  prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4.  Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti  imputabili  all'impresa,  resta  fermo  lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.».

 

Capo III

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Art. 5.

        

Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 

 

1.  Il  PSS,  redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene  gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

 

 

 

Art. 6.        

 

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

 

1.  Il  POS  e'  redatto  a  cura di ciascun datore di lavoro delle imprese  esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento al  singolo  cantiere  interessato;  esso  contiene almeno i seguenti elementi:

    a) i    dati    identificativi   dell'impresa   esecutrice,   che comprendono:

1)  il  nominativo  del  datore  di  lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2)  la  specifica  attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere   dall'impresa   esecutrice   e   dai   lavoratori  autonomi subaffidatari;

3)  i  nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed  evacuazione  dei  lavoratori  e,  comunque,  alla  gestione delle emergenze  in  cantiere,  del  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6)  i  nominativi  del  direttore  tecnico  di  cantiere  e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa   esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti  in cantiere per conto della stessa impresa;

    b) le  specifiche  mansioni,  inerenti  la  sicurezza,  svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

    c) la  descrizione  dell'attività'  di  cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

    d) l'elenco  dei  ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere  provvisionali  di  notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

    e) l'elenco  delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

    f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

    g) l'individuazione   delle   misure   preventive  e  protettive, integrative  rispetto  a  quelle  contenute  nel PSC quando previsto, adottate  in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

    h) le  procedure  complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

    i) l'elenco  dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

    l) la   documentazione   in   merito   all'informazione  ed  alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

2.  Ove  non  sia  prevista  la  redazione  del PSC, il PSS, quando previsto, e' integrato con gli elementi del POS.

 

 


 

Nota all'art. 6:

-  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:

«Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del  preposto).

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura   dell'attività'   dell'azienda  ovvero  dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute  dei  lavoratori,  ivi  compresi  quelli riguardanti gruppi  di  lavoratori  esposti a rischi particolari, anche nella  scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o   dei   preparati   chimici   impiegati,   nonché  nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2.  All'esito  della  valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

    a) una  relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

    b) l'individuazione  delle misure di prevenzione e di protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);

    c) il  programma  delle misure ritenute opportune per garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di sicurezza.

3.  Il  documento  e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva.

4. Il datore di lavoro:

    a) designa    il   responsabile   del   servizio   di prevenzione  e  protezione  interno  o  esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

    b) designa  gli  addetti al servizio di prevenzione e protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

    c) nomina,  nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5.  Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

    a) designa  preventivamente  i  lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,  di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso di pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

    b) aggiorna  le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della prevenzione e della protezione;

    c)  nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

    d) fornisce   ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

    e) prende  le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori  che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

    f) richiede   l'osservanza   da   parte  dei  singoli lavoratori  delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali  in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

    g) richiede   l'osservanza   da   parte   del  medico competente  degli  obblighi  previsti dal presente decreto, informandolo   sui   processi   e   sui   rischi   connessi all'attività' produttiva

    h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di  rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinché i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave, immediato ed inevitabile,  abbandonino  il  posto  di  lavoro  o la zona pericolosa;

    i) informa  il  più  presto  possibile  i lavoratori esposti  al  rischio di un pericolo grave e immediato circa il  rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

    l)  si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal   richiedere   ai  lavoratori  di  riprendere  la  loro attività  in  una  situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

    m) permette  ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al   rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere  alle informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui all'art. 19, comma 1, lettera e);

    n) prende  appropriati  provvedimenti per evitare che le  misure  tecniche adottate possano causare rischi per la  salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

    o) tiene   un   registro   nel  quale  sono  annotati cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano un'assenza  dal  lavoro  di  almeno un giorno. Nel registro sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica professionale  dell'infortunato,  le cause e le circostanze dell'infortunio,  nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato  con  decreto  del  Ministero  del lavoro e della previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva permanente,  di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della  Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547,  e successive  modifiche,   ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,  a disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di  tale  decreto  il registro e' redatto in conformità ai modelli gia disciplinati dalle leggi vigenti;

    p) consulta  il  rappresentante  per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);

    q) adotta   le   misure   necessarie  ai  fini  della prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  lavoratori, nonché  per  il  caso  di pericolo grave e immediato. Tali misure  devono  essere adeguate alla natura dell'attività', alle    dimensioni    dell'azienda,    ovvero   dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti.

6.  Il  datore di lavoro effettua la valutazione di cui al  comma  1  ed elabora il documento di cui al comma 2, in collaborazione   con   il   responsabile  del  servizio  di prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei casi  in  cui  sia  obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7.  La  valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui  al  comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8.  Il  datore  di  lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero  l'unita'  produttiva,  la  cartella  sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con  salvaguardia  del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa richiesta.

9.  Per  le  piccole  e  medie  aziende, con uno o più decreti  da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale, dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della sanità,  sentita  la commissione consultiva permanente per la  prevenzione  degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in  relazione  alla  natura  dei  rischi  e alle dimensioni dell'azienda,  sono  definite  procedure standardizzate per  gli  adempimenti  documentali  di cui al presente articolo. Tali   disposizioni   non   si   applicano  alle  attività industriali  di  cui  all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai  sensi  degli  articoli 4  e  6 del decreto stesso, alle centrali   termoelettriche,   agli  impianti  e  laboratori nucleari,   alle  aziende  estrattive  ed  altre  attività minerarie,  alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato   di   esplosivi,  polveri  e  munizioni,  e  alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10.  Per  le  medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo,  con  uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della  previdenza  sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  della  sanità, sentita la commissione consultiva  permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

    a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei  quali  e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di  prevenzione  e  protezione  in  aziende  ovvero  unità produttive  che  impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

    b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli  ambienti  di  lavoro da parte del medico competente, ferma restando  l'obbligatorietà'  di  visite  ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11.  Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1]  dell'allegato  I,  il  datore  di lavoro delle aziende familiari,  nonché delle aziende che occupano fino a dieci  addetti  non  e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto  l'avvenuta  effettuazione  della  valutazione  dei rischi e l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati. L'autocertificazione  deve essere inviata al rappresentante  per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di  cui  ai  commi  2  e  3 le aziende familiari nonché le  aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a  particolari  fattori di rischio, individuate nell'ambito di  specifici  settori  produttivi  con  uno o più decreti del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  delle  risorse  agricole alimentari e  forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di  manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai sensi del  presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici  assegnati  in  uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici  uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed  educative,  restano  a  carico dell'amministrazione tenuta,  per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.   In  tal  caso  gli  obblighi  previsti  dal  presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si  intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari  preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro  adempimento  all'amministrazione  competente  o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.».

 

Capo IV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Art. 7.