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Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
CIRCOLARE N.
2/2001
8 gennaio 2001
PROT. 20028/PR.CANQ Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale |
ALLE DIREZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI DEL LAVORO ALLA DIREZIONE GENERALE
AA.GG. ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI DATORI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA' LORO SEDI
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E’ stato posto quesito per conoscere se e quale sanzione sia prevista a carico del datore di lavoro quando, essendovi tenuto, non rediga il piano operativo di cui all’art. 9.1 del D.l.vo n. 494/96 (come modificato dal D.l.vo n. 528/99).
Al riguardo, occorre richiamare che il D.l.vo n. 626/94:
Ciò premesso, osservato che nel caso delle attività che si svolgono nei "cantieri" quali definiti dall’art. 2 del D.l.vo n. 494/96 il piano operativo di cui sopra deve essere redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del D.l.vo n. 626/94, ne deriva che con l’art 9, comma 1, del D.l.vo n. 494/96 il legislatore ha inteso limitare la generalità di applicazione dell’esenzione sopra accennata, stabilendo, viceversa, in maniera esplicita che della stessa non possono beneficiare le aziende quando le stesse, pur possedendo i requisiti indicati al comma 11 dell’art. 4 del D.l.vo n. 626/94, operino in cantiere.
Pertanto la mancata redazione di tale documento da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nell’art. 89.1 del D.l.vo n. 626/94.
Ulteriore conseguenza del ristabilimento a carico dell’impresa dell’obbligo di redigere il documento di cui all’art. 4.2, è che per la stessa si pone la necessità di predisporre, con riferimento alla sua attività in generale, gli atti documentali necessari a dare sostanza ai contenuti di cui alle lettere a) e c) dell’art. 4.2 del D.l.vo n. 626/94.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M. T. Ferraro)